Dal 1° febbraio entra in vigore l’articolo 4, comma 2, D.L. n. 167/1990 modificato dalla legge n. 97/2013 che assoggetta a ritenuta d’acconto del 20% qualsiasi bonifico estero in entrata, percepito da una persona fisica.
Da tale data le banche effettueranno una ritenuta automatica sui bonifici in arrivo dall’estero e spetterà poi al contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di compenso reddituale.
Il contribuente può richiedere che la ritenuta non sia applicata qualora l’importo ricevuto o bonificato non abbia una connotazione reddituale ma solo ed esclusivamente patrimoniale mediante l’esibizione di una autocertificazione, possibilmente preventiva, rispetto alla movimentazione finanziaria.
È importante ribadire che la ritenuta non si applica alle persone fisiche che ricevano bonifici nell’ambito della propria attività d’impresa o di lavoro autonomo e quando la riscossione non avvenga tramite l’intervento di un intermediario finanziario.
In ogni caso, che si effettui la ritenuta o meno, il nominativo del percipiente andrà segnalato dalla banca all’Agenzia delle Entrate.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)