E’ stato firmato (in attesa di pubblicazione sulla GU) dal Ministro Saccomanni l’esclusione della Repubblica di San Marino dall’elenco contenuto all’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 (c.d. paesi black-list).
Determinante è stata la ratifica della “Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali”, alla quale si è affiancata la realizzazione di molti interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sanmarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.
Molti gli aspetti oggetto della Convenzione, a partire dalla disciplina prevista in materia di dividendi, interessi e royalties. Viene infatti richiamato il principio della tassazione nello Stato del percipiente, così come vengono fissati limiti massimi delle ritenute applicabili dello Stato della fonte.
Ma è in materia di scambio di informazioni che la Convenzione ha avuto effetti estremamente rilevanti.
Viene infatti previsto che le autorità competenti degli Stati si scambieranno informazioni per l’applicazione delle disposizioni convenzionali, per l’amministrazione o per l’applicazione delle leggi interne, al fine di prevenire l’elusione e l’evasione fiscale.
Lo scambio di informazioni sarà garantito anche se le stesse sono detenute da banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari.
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Il DM 12.2.2014, in vigore dallo scorso 24 febbraio, ha espunto la Repubblica di San Marino dall’elenco degli Stati e territori considerati a regime fiscale privilegiato, di cui al DM 4.5.1999. Per effetto di tale modifica, le operazioni realizzate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio a San Marino, non devono più essere ricomprese nella c.d. comunicazione “black list”.
In mancanza di un’esplicita previsione normativa circa il momento a decorrere dal quale non sussiste più l’obbligo di inserire le operazioni con San Marino nella comunicazione, si ritiene che le operazioni effettuate fino al 23.2.2014 debbano essere comunque trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, si ritiene che gli operatori tenuti alla presentazione con cadenza mensile:
Nella comunicazione del primo trimestre 2014, da presentare entro il 30.4, gli operatori tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale dovranno includere le operazioni con San Marino effettuate sino al 23.2.
(Fonte: Fiscal Focus – Intrastat.biz)