Continua il graduale incremento previsto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011), che ha stabilito dal 1° gennaio 2012 un aumento annuale dello 0,45%, fino a raggiungere a regime il 24%.
Per quest’anno, dunque, l’aliquota si attesta al 22,20% per gli artigiani e 22,29% per i commercianti.
Il minimale – Alla luce delle suddette aliquote contributive, il contributo minimale dovuto, per l’anno 2014, ammonta a: 3.451,99 euro (artigiani) ovvero 3.465,96 (commercianti); per periodi inferiori all’anno solare il contributo sul “minimale” va riportato a mese.
Reddito eccedente il minimale – L’aliquota contributiva va calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2013 per la quota eccedente il minimale di € 15.516 annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.031. Qualora il lavoratore superi il predetto limite, dovrà corrispondere un punto percentuale in più, ai sensi dell’art. 3-ter della L. n. 438/1992.
Il massimale – Quanto al reddito annuo massimale entro il quale sono dovuti i contributi IVS, l’INPS specifica che questi ammontano, per quest’anno, a 76.718 euro. Al riguardo, si rammenta che tale limite opera esclusivamente per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Infatti, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 100.123 euro; tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Contribuzione a saldo – Con l’occasione, l’INPS tiene a ricordare che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza); è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2014, ai redditi 2014, da denunciare al fisco nel 2015). Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2014, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Termini e modalità di versamento – Gli appuntamenti 2014 che interessano gli artigiani e commercianti sono: 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015. Tali scadenze valgono per i contributi dovuti sul minimale di reddito; mentre per la quota di reddito eccedente il minimale, la scadenza segue il termine per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014.
Ricordo, infine, che l’INPS già dall’anno scorso non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione; tali dati vanno prelevati dal “Cassetto previdenziale” del sito internet dell’Istituto.
(Fonte: Fiscal Focus)