Dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore le seguenti modifiche alle aliquote ed ai massimali Enasarco per Agenti e Rapresentanti di Commercio.
L’aliquota contributiva è passata dal 13,75% al 14,20% (di cui la metà a carico della ditta mandante);
I massimali provvigionali su cui calcolare i versamenti contributivi sono così variati:
I minimali sono rimasti invariati:
Riporto di seguito la normativa generale riguardante la tutela previdenziale degli Agenti e rappresentanti di Commercio.
L’ Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENAsARCo), eroga agli agenti di commercio (soggetti riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 1742 e 1752 Codice Civile) la la pensione di vecchiaia, inabilità, invalidità nonché la pensione ai superstiti, integrative di quella prevista dalla L. 613/1966 e successive modifiche e integrazioni.
L’art. 4, comma 1 del regolamento prevede che il contributo previdenziale obbligatorio si calcoli secondo un’ aliquota prefissata su tutte le somme dovute all’agente, a qualsiasi titolo, in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi di produzione.
L’aliquota per l’anno 2014 è stabilita nella misura del 14,20%.
Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, tranne che per le società di capitali di cui all’ articolo 6 del regolamento, per le quali è prevista una contribuzione legata agli importi provvigionali annui.
Tale contributo è diviso in parti uguali tra la casa mandante (o preponente) e l’ agente.
Gli aumenti previsti
Con delibera n. 72/2012 l’Enasarco ha modificato l’art. 4 del regolamento innalzando l’aliquota contributiva al 17%, valore che sarà raggiunto nel 2020 mediante una serie di aumenti che scatteranno automaticamente secondo la seguente tabella:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,50% | 13,75% | 14,20% | 14,65% | 15,10% | 15,55% | 16,00% | 16,50% | 17,00% |
6,75% | 6,875% | 7,1% | 7,325% | 7,55% | 7,775% | 8% | 8,25% | 8,5% |
Nella prima riga è indicata la percentuale di contribuzione complessiva.
Nella seconda riga la percentuale di contribuzione obbligatoria a carico dell’agente di commercio (da indicare in fattura), pari al 50% di quella complessiva.
I massimali provvigionali
Il contributo obbligatorio è dovuto nel limite del massimale provvigionale annuo, legato alla tipologia del rapporto di agenzia (agente monomandatario o plurimandatario).
I massimali provvigionali stabiliti dall’Enasarco in base all’anno sono elencati nella seguente tabella (art. 5 del regolamento):
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Monomandatario | € 30.000,00 | € 32.500,00 | € 35.000,00 | € 37.500,00 |
Plurimandatario | € 20.000,00 | € 22.000,00 | € 23.000,00 | € 25.000,00 |
Il minimale contributivo annuo, per ciascun rapporto di agenzia, è pari ad € 800,00 per l’agente monomandatario e ad € 400,00 per l’agente plurimandatario.
Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell’anno considerato sempreché, in almeno uno di essi, sia maturata almeno una provvigione.
In caso di mancato raggiungimento del minimale contributivo annuo, la differenza tra il minimale e l’entità dei contributi effettivamente maturati è a totale carico della casa mandante.
Obbligo di Iscrizione
L’ obbligo di iscrizione all’Enasarco sussiste per gli agenti di commercio che operano in Italia, con forma giuridica individuale, oppure in società o associazione, in nome e per conto di case mandanti italiane o straniere che abbiano la sede o una dipendenza in Italia (art. 2 del regolamento).