Dal 3 febbraio 2014 è a disposizione un nuovo modello per registrare il contratto di locazione ed effettuare tutti gli adempimenti fiscali connessi. Si tratta del modello RLI (“Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – Contratti di locazione e affitto di immobili”), approvato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2970 del 10 gennaio 2014.
Il modello RLI sostituisce, limitatamente ad alcuni adempimenti concernenti esclusivamente i contratti di locazione ed affitto immobiliare, il modello 69. Quest’ultimo modello, quindi, resta operativo per tutte le altre ipotesi (ovvero, per la registrazione di contratti diversi da quello di locazione).
Nello specifico, il nuovo modello sarà utilizzabile, a partire dal 3 febbraio 2014,esclusivamente in relazione ai seguenti adempimenti:
Il modello potrà essere presentato sia in via telematica che presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate (esclusivamente dai soggetti che non siano obbligati alla registrazione telematica).
Al fine di consentire la registrazione telematica, sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate un apposito software, ma fino al 31 marzo 2014 sarà ancora possibile utilizzare i “vecchi” software “Contratti di locazione”, “Siria” e “Iris”). Verrà resa disponibile anche una versione web del software RLI, che consentirà la registrazione senza procedere ad alcuna installazione.
Inoltre, fino al 31 marzo 2014 sarà ancora possibile utilizzare il modello 69 per gli adempimenti che possono essere effettuati con il modello RLI.
La richiesta di registrazione redatta mediante il modello RLI implica l’allegazione di copia del contratto di locazione (in formato TIF o PDF/A). Tuttavia, la presentazione può avvenire in forma semplificata, senza l’allegazione della copia del testo contrattuale, in presenza delle seguenti condizioni:
Con il medesimo provvedimento sono state inoltre stabilite le modalità di revoca del regime della cedolare secca da parte del locatore; si prevede in particolare che il locatore possa revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione, entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento.
(Fonte: Eutekne.info)