Il comma 680 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) stabilisce che entro il 24 gennaio 2014 dovrà essere versata la c.d. “mini-IMU” (il termine era precedentemente fissato al 16 gennaio 2014), relativa all’anno d’imposta 2013.
Si ricorda che l’art. 1 del DL 30 novembre 2013 n. 133 (che dovrà essere convertito in legge entro il 29 gennaio 2014) ha stabilito che il versamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2013 non è dovuto, totalmente o parzialmente, in relazione:
- alle abitazioni principali e relative pertinenze;
- alle unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principale;
- ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
Tuttavia, per tali immobili, l’abolizione della seconda rata dell’IMU per il 2013 è totale soltanto se il Comune competente non ha incrementato le aliquote rispetto a quelle stabilite dalla legge.
In caso contrario, entro il 24 gennaio 2014 deve essere versato il saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2013 (c.d. “mini-IMU”).
Il saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2013 è pari al 40% della differenza positiva (c.d. “mini-IMU”) tra:
- l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione, deliberate o confermate dal Comuneper l’anno 2013 in relazione alle abitazioni principali e relative pertinenze, alle unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principale, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.
Pertanto, non dovranno versare nulla entro il 24 gennaio 2014 e beneficeranno quindi della totale abolizione della seconda rata dell’IMU 2013 i possessori dei suddetti immobili siti in Comuni che hanno mantenuto, o variato a favore del contribuente, l’aliquota e la detrazione di base prevista dalla legge, in relazione a ciascuna tipologia di immobile.
Qualora, invece, i Comuni abbiano deliberato per l’anno 2013 delle aliquote superiori a quella di base stabilita dalla legge, entro il 24 gennaio 2014 si dovrà provvedere a versare il 40% della suddetta differenza.
Al riguardo, si ricorda che l’aliquota di base stabilita dalla legge è pari:
- per la generalità degli immobili, allo 0,76%;
- per l’abitazione principale e relative pertinenze, allo 0,4%;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, allo 0,2%.
Ipotizziamo un immobile classificato in A/2 adibito ad abitazione principale e una relativa pertinenza classificata in C/6, posseduti al 100% per l’intero anno 2013.
La somma delle rendite catastali (da rivalutare del 5%) dell’abitazione e della pertinenza è pari a 1.500 euro e l’aliquota deliberata dal Comune per l’anno 2013 è dello 0,575%. La detrazione per l’abitazione principale deliberata dal Comune per l’anno 2013 è, invece, di 200 euro.
Pertanto, i calcoli da eseguire dovrebbero essere i seguenti:
- l’IMU per l’intero anno 2013 sulla base dell’aliquota e detrazione 2013 deliberate dal Comune è pari a 1.249 euro (1.500 x 1,05 x 160 x 0,00575 – 200);
- l’aliquota e la detrazione base previste dalla legge per l’abitazione principale e relative pertinenze, invece, sono rispettivamente pari allo 0,4% e a 200 euro;
- l’IMU per l’intero anno 2013 calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione di base stabilite dalla legge, pertanto, è pari a 808,00 euro (1.500 x 1,05 x 160 x 0,004 – 200);
- la differenza tra l’IMU annuale calcolata secondo l’aliquota comunale per il 2013 e quella calcolata secondo l’aliquota base stabilita dalla legge è quindi pari a 441 euro (1.249,00 – 808,00);
- il 40% di tale differenza, cioè 176 euro (arrotondati) dovranno essere versati entro il 24 gennaio 2014 dal proprietario di tale abitazione principale e relativa pertinenza.
(Fonte: Eutekne.info)