In conseguenza della riduzione del tasso legale di interesse (dal 2,5% al 1%), sono stati adeguati i coefficienti utilizzati per la determinazione della base imponibile delle imposte di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni, per la determinazione del valore delle rendite, delle pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto ed abitazione.
A norma degli artt. 46 e ss. del DPR 26 aprile 1986 n. 131, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, il valore delle rendite e pensioni, nonché il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, sono determinati utilizzando coefficienti che vengono aggiornati periodicamente sulla base della variazione del tasso legale di interesse. Lo stesso metodo di determinazione del valore è utilizzato nell’ambito delle imposte di successione e donazione, a norma dell’art. 17, comma 1 del DLgs. 346/90.
Il DM 23 dicembre 2013 fissa nella misura di 100 il coefficiente per la determinazione del valore delle rendite e delle pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione.
I nuovi valori definiti dal DM 23 dicembre 2013 si applicano, per espressa disposizione dell’art. 2 del medesimo DM:
Si riportano nella tabella sottostante i nuovi coefficienti applicabili dal 1° gennaio 2014.
| Età del beneficiario | Dal 1° gennaio 2014 (tasso interesse legale 1%) |
| 0-20 | 95 |
| 21-30 | 90 |
| 31-40 | 85 |
| 41-45 | 80 |
| 46-50 | 75 |
| 51-53 | 70 |
| 54-56 | 65 |
| 57-60 | 60 |
| 61-63 | 55 |
| 64-66 | 50 |
| 67-69 | 45 |
| 70-72 | 40 |
| 73-75 | 35 |
| 76-78 | 30 |
| 79-82 | 25 |
| 83-86 | 20 |
| 87-92 | 15 |
| 93-99 | 10 |
(Fonte: Eutekne.info)