In conseguenza della riduzione del tasso legale di interesse (dal 2,5% al 1%), sono stati adeguati i coefficienti utilizzati per la determinazione della base imponibile delle imposte di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni, per la determinazione del valore delle rendite, delle pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto ed abitazione.
A norma degli artt. 46 e ss. del DPR 26 aprile 1986 n. 131, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, il valore delle rendite e pensioni, nonché il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, sono determinati utilizzando coefficienti che vengono aggiornati periodicamente sulla base della variazione del tasso legale di interesse. Lo stesso metodo di determinazione del valore è utilizzato nell’ambito delle imposte di successione e donazione, a norma dell’art. 17, comma 1 del DLgs. 346/90.
Il DM 23 dicembre 2013 fissa nella misura di 100 il coefficiente per la determinazione del valore delle rendite e delle pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione.
I nuovi valori definiti dal DM 23 dicembre 2013 si applicano, per espressa disposizione dell’art. 2 del medesimo DM:
Si riportano nella tabella sottostante i nuovi coefficienti applicabili dal 1° gennaio 2014.
Età del beneficiario | Dal 1° gennaio 2014 (tasso interesse legale 1%) |
0-20 | 95 |
21-30 | 90 |
31-40 | 85 |
41-45 | 80 |
46-50 | 75 |
51-53 | 70 |
54-56 | 65 |
57-60 | 60 |
61-63 | 55 |
64-66 | 50 |
67-69 | 45 |
70-72 | 40 |
73-75 | 35 |
76-78 | 30 |
79-82 | 25 |
83-86 | 20 |
87-92 | 15 |
93-99 | 10 |
(Fonte: Eutekne.info)