La Legge di Stabilità 2014 ha previsto un generalizzato obbligo del visto di conformità per l’utilizzo di crediti tributari superiori ad euro 15.000, mutuando la disciplina da quella sperimentata ormai da qualche anno nel comparto IVA; lo scopo è quello di contrastare l’indebito utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti anche negli altri comparti impositivi.
Il comma 574 dell’art. 1 della Legge 147/2013 infatti ha introdotto l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità per i contribuenti che utilizzano in compensazione con modello F24 crediti per importi superiori ad euro 15.000 relativi:
Il visto va apposto in relazione alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Come alternativa all’apposizione del visto di conformità, per le società sottoposte a revisione legale, è possibile ricorrere alla sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.
Da un punto di vista operativo, la nuova disposizione nulla dice in merito al momento a decorrere dal quale è ammesso l’utilizzo in compensazione dei crediti: pertanto, secondo le norme generali sulle compensazioni, i crediti rimangono compensabili dal primo giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta nel quale il credito stesso è maturato. Quindi i contribuenti possono compensare liberamente i crediti in questione già a decorrere dalle prossime scadenze, fermo restando che per importi superiori ad euro 15.000 vi sarà l’obbligo di apporre alla dichiarazione il visto di conformità.
E’ evidente come il legislatore si sia ispirato alle norme che regolano e limitano le compensazioni dei crediti Iva, ma vi sono delle differenze sostanziali.
Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto infatti è possibile a decorrere dalla prossima scadenza del 16 gennaio 2014 l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale 2013 per importi non superiori a euro 5.000, indipendentemente dall’importo complessivo del credito, presentando il modello F24 senza ulteriori adempimenti ed utilizzando per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), sia un sistema di home o remote banking.
Per la compensazione di crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro è necessario innanziutto utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Se l’ammontare è inferiore a 15.000 euro, il credito può essere compensato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione; se invece supera i 15.000 euro, la dichiarazione deve inoltre essere dotata del visto di conformità.
Differenza sostanziale tra compensazione del credito Iva e degli altri crediti tributari, è che per questi ultimi non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione: prima si compensa e poi si appone il visto di conformità.
A livello sanzionatorio è previsto che l‘infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 39 comma 1 lett. a) del D.Lgs 241/1997, ovvero una sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.
Da ultimo va ricordata anche la notizia positiva in tema di compensazioni.
Dal 2014 scatta l’incremento del tetto massimo delle compensazioni, che sale a 700.000 euro. Il limite va riferito alle compensazioni materialmente effettuate in un anno solare, a prescindere dall’annualità cui si riferisce il credito utilizzato.
(Fonte: Euroconference)