Il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 prevede novità in tema di tassazione ai fini dell’imposta di registro nei trasferimenti immobiliari, con effetti a partire dagli atti formati dal 1° gennaio 2014.
In particolare, con riferimento ai fabbricati di civile abitazione segnaliamo che dal prossimo 1° gennaio 2014 è prevista:
- la riduzione dell’imposta di registro prevista per l’acquisto della prima casa dal 3% al 2% e la ridefinizione del concetto di abitazione di lusso; in ogni caso però l’imposta di registro non potrà essere inferiore a 1.000 euro;
- la tassazione di ogni altro trasferimento a titolo oneroso con imposta di registro al 9%; attualmente (fino al prossimo 31 dicembre 2013) l’imposta di registro prevista per abitazioni (non “prima casa”) è pari al 7%, alla quale però vanno aggiunte le imposte ipotecarie e catastali pari al 2% e all’1%, per arrivare ad un complessivo 10%;
- l’azzeramento delle imposte ipotecarie e catastali relative ai predetti trasferimenti; nel caso di trasferimento della “prima casa” le imposte ipotecarie e catastali saranno invece dovute nella misura fissa di euro 50 ciascuna;
- la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
L’imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale, attualmente fissata a 168 euro, aumenterà dal 1° gennaio 2014 a 200 euro.
Attenzione: non è prevista alcuna modifica in caso di operazioni assoggettate ad IVA (in alternativa all’imposta di registro): in questi casi continueranno ad applicarsi le aliquote Iva ridotte del 4%(prima casa) e del 10%. È il caso in cui il venditore sia il costruttore o chi ha eseguito sull’immobile stesso interventi di ristrutturazione
(Fonte: MySolution.it)