Come ogni anno viene qui richiamato sinteticamente il trattamento fiscale degli omaggi a clienti e dipendenti.
Nel presente articolo vediamo il caso dei beni omaggiati che non costituiscono oggetto dell’attività esercitata.
Consideriamo innanzitutto il caso in cui i destinatari degli omaggi siano clienti.
Ai fini Iva, l’art. 19-bis 1, lett. h), D.P.R. 633/1972, stabilisce che la detrazione dell’Ivarelativa all’acquisto di beni che costituiscono spese di rappresentanza, come definite ai fini delleimposte dirette, è collegata al costo dei singoli beni:
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, nella circolare n.54/2002, che se i beni omaggiati sono alimenti e bevande, per i quali l’art. 19-bis1 lett. f) prevede in generale l’indetraibilità dell’Iva, anche ad essi è riconosciuta la detrazione dell’Iva se di costo unitario non superiore a € 25,82 e sempreché siano qualificabili come spese di rappresentanza.
Altra precisazione riguarda i tipici “cesti natalizi”: trattandosi di confezioni unitarie, nel determinare il limite di € 25,82, non vanno considerati i singoli beni costituenti la confezione, ma il valore del cesto nella sua interezza.
La cessione gratuita di omaggi natalizi, ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972, non costituisce cessione di beni rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: di conseguenza all’atto della consegna dei beni non è necessario emettere fatture o ricevuta, ma si ritiene opportuno emettere comunque un documento di trasporto o altro documento similare al fine di provare l’inerenza della spesa con l’attività aziendale e in ogni caso identificare il destinatario.
Ai fini delle imposte dirette IRPEF/IRES, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti sono ricompresi tra le spese di rappresentanza, definite dall’art. 108 co. 2 del Tuir e dal D.M. 19.11.2008, e sono deducibili:
1,3% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro
Laddove il soggetto che effettua l’omaggio non sia un esercente attività di impresa (nella forma di persona fisica o società), ma un lavoratore autonomo, il trattamento è diverso:
Se la cessione gratuita è invece rivolta non ai clienti, ma a favore dei propri dipendenti, non potendo essere qualificata come spesa di rappresentanza in quanto non sostenuta per finalità promozionali, il trattamento fiscale è diverso.
Ai fini Iva, l’imposta sarà indetraibile per mancanza del requisito di inerenza e quindi la successiva cessione gratuita esclusa dal campo di applicazione della stessa.
Ai fini IRPEF/IRES, la deducibilità è garantita dall’art. 95 Tuir per gli esercenti attività di impresa (le spese sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei dipendenti rientrano fra le spese per prestazioni di lavoro) e dall’art. 54, comma 1 Tuir per i lavoratori autonomi.
Trattandosi di spese per il personale, classificate alla voce B) del conto economico, non concorreranno chiaramente alla formazione della base imponibile IRAP.
(Fonte: Euroconference)