Il D.L. 201/2013 (“Salva Italia”) ha apportato delle sostanziali modifiche al limite massimo di detraibilità delle polizze infortuni e malattia, con effetto retroattivo dal 2013.
L’articolo 12 comma 1 del D.L. 102/13 è intervenuto, infatti, sui limiti alla detrazione dei premi assicurativi che passano:
- dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013;
- per scendere ancora a 230 euro dal periodo d’imposta 2014.
Dal punto di vista oggettivo, la disposizione del nuovo Decreto stabilisce una riduzione delle agevolazioni fiscali riservate ai premi versati per i contratti di assicurazione disciplinati dall’articolo 15, comma 1, lettera f) del Tuir, cioè per:
- i contratti aventi a oggetto il rischio morte, nei quali rientrano sia quelli che prevedono l’erogazione della prestazione in caso di morte sia quelli che prevedono l’erogazione anche in caso di permanenza in vita (in tale secondo caso si può beneficiare della detrazione solo per la parte del premio riferibile al rischio morte);
- i contratti aventi a oggetto il rischio d’invalidità permanente, sia se causata da infortuni sia se deriva da malattia;
- i contratti aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana;
- i contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti entro il 31 dicembre 2000.
DETRAIBILITÀ PREMI ASSICURATIVI (19%) – art.15 co.1 lett. f) del Tuir
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Anno 2012
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19% sui premi versati fino a 1.291,14 euro |
Anno 2013
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19% sui premi versati fino a 630 euro |
Anno 2014
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19% sui premi versati fino a 230 euro |
Restano esclusi dalla norma in questione i premi versati in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti dopo l’1 gennaio 2001 aventi prevalente contenuto finanziario per i quali non è a oggi previsto alcun beneficio fiscale in termini di detraibilità.
Un discorso diverso, invece, va fatto per i contributi e premi versati per le forme pensionistiche complementari e per i contributi di assistenza sanitaria integrativa, esclusi dalla norma in questione, e per cui è invece prevista, entro determinati limiti, la deduzione dal reddito complessivo Irpef. Tale deduzione non è stata toccata dalla normativa in questione con la conseguenza che restano valide le deduzioni previste dal Tuir e più specificatamente:
- per i contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari (cosiddetto fondi pensioni) l’articolo 10, comma 1, lettera e bis) del Tuir stabilisce che sono deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di euro 5.164,57;
- per i contributi di assistenza sanitaria integrativa l’articolo 10, comma 1, lettera e-bis del Tuir stabilisce che sono deducibili dal reddito complessivo Irpef fino a un massimo di euro 3.615,20.
CONTRATTI SOGGETTI ALLA RIDUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI DETRAIBILITÀ
(art. 12 D.L. 102/2013)
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SOGGETTI A RIDUZIONE
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- contratti aventi a oggetto il rischio morte
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- contratti aventi a oggetto il rischio d’invalidità permanente, sia se causata da infortuni sia se deriva da malattia
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- contratti aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana;
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- contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti entro il 31 dicembre 2000
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ESCLUSI DA RIDUZIONE
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- contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti dall’1 gennaio 2001 aventi prevalente contenuto finanziario per i quali non è a oggi previsto alcun beneficio fiscale in termini di detraibilità
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(Fonte: Fiscal Focus)