Per l’acquisto di carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione è fatto divieto di emettere la fattura (tranne che nei confronti di Stato, enti assimilati e soggetti non residenti) con l’eccezione del gasolio acquistato da autotrasportatori di cose (art. 3 Dpr 444/1997).
Per documentare l’acquisto di carburante i soggetti Iva che possono e vogliono esercitare il diritto alla detrazione (sono obbligati ai fini delle imposte dirette i contribuenti in contabilità semplificata – C.M. 18.6.2001, n. 59/E, p.to 3.1.) devono utilizzare una scheda carburante mensile o, dall’1.3.1998, trimestrale (art. 2, co. 1, D.P.R. 444/1997) per ogni veicolo impiegato nell’esercizio dell’attività .
Sulla scheda carburante va indicata la propria intestazione, completa di partita Iva, gli estremi di individuazione del veicolo (targa o numero di telaio) nonché il mese o trimestre di riferimento. L’addetto alla distribuzione deve indicare per ciascun rifornimento la data, il prezzo complessivo comprensivo dell’Iva, la denominazione del distributore e la sua ubicazione; deve, inoltre, apporre la firma di convalida.
Dall’1.3.1998 gli esercenti attività d’impresa (esclusi, pertanto, i lavoratori autonomi) devono indicare sulla scheda carburante prima della registrazione i km risultanti dal contachilometri alla fine del mese o trimestre di riferimento (art. 4, D.P.R. 444/1997).
In deroga al divieto di emettere fattura per l’acquisto di carburante, sono soggette alla disciplina ordinaria di emissione della fattura le seguenti operazioni:
Anche le fatture per acquisti con carte di credito vanno integrate con i seguenti dati:
(Fonte: Frizzera)