Premessa – Il c.d. decreto “del fare” (
D.L. n. 69/2013), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, ha introdotto importanti semplificazioni in materia di lavoro che tendono a rendere meno burocratici i numerosi e onerosi obblighi imposti ai datori di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Una tra queste è legata alla nuova
procedura standardizzata prevista per le microimprese (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori), entrata in vigore lo scorso 1° giugno 2013. Vediamo di cosa si tratta.
DVR – In pratica, grazie al decreto “del fare” le microimprese potranno ora scegliere di ricorrere all’
autocertificazione dei rischi, senza redigere il più complesso
DVR (Documento della Valutazione dei Rischi), come previsto dal
D.M. 30 novembre 2012. In particolare, la semplificazione riguarda e aziende che operano nei settori a
basso rischio infortunistico che saranno individuati con apposito decreto ministeriale. Tuttavia, resta fermo che fino alla emanazione di tale D.M. non si applica la deroga, ma dovranno essere seguite obbligatoriamente le procedure standardizzate.
DUVRI – Altre modifiche riguardano il
DUVRI (Documento Unico della Valutazione dei Rischi), cui è obbligato il datore di lavoro committente in caso di affidamento di servizi e forniture all’imprenditore se appaltatrice o al lavoratore autonomo all’interno della propria azienda. In tal caso, la semplificazione consiste nella possibilità per il committente, qualora operi in settore di attività a basso rischio infortunistico, di poter individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionale, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovraintendere alla
cooperazione e coordinamento.
Notifiche per nuovi lavori – Infine, si segnala la novità in merito all’obbligo di comunicazione all’organo di vigilanza competente per territorio, da parte di chi intenda procedere alla costruzione o realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, ove si presume l’impiego di più di tre lavoratori. Nello specifico, i criteri di semplicità, comprensibilità e le informazioni da trasmettere mediante modelli uniformi da utilizzare, saranno individuati da un apposito D.M. In attesa dell’emanazione del suddetto D.M. la comunicazione deve contenere: la descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse e la descrizione delle caratteristiche dei locali delle stesse.