Doppio beneficio per chi arreda la casa ristrutturata.
Il provvedimento sugli eco-bonus approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ha introdotto la possibilità, per i contribuenti che fruiscono dell’agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio, di ottenere un’ulteriore detrazione del 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’abitazione. Si tratta, in sostanza, di un’agevolazione cumulabile con lo sconto principale della ristrutturazione che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013.
L’articolo 16 del decreto prevede, infatti, la possibilità di detrarre dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, con uno sconto massimo di 5.000 euro nel decennio. L’importo massimo detraibile dovrà essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione.
La nuova versione del bonus arredamento rappresenta una riedizione di quella introdotta con il decreto anti-crisi del febbraio 2009 (articolo 2, Dl 5/2009), anche se con alcune differenze rilevanti. Se da un lato non sono agevolabili gli acquisti di elettrodomestici, computer e televisori, dall’altro viene riconosciuta una detrazione più che raddoppiata rispetto a quella del 20% prevista dalla precedente edizione.
La principale condizione per ottenere la detrazione del 50% è rappresentata dal fatto che i mobili acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità abitativa oggetto di interventi di ristrutturazione. Non possono ottenere la detrazione coloro che rinnovano solo l’arredamento senza ulteriori interventi ovvero acquistano i mobili per arredare un’abitazione di nuova costruzione.
Un aspetto controverso riguarda l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni. Dalla formulazione della norma non risulta pacifico se si possa beneficiare del bonus arredamento anche con riferimento alle ristrutturazioni iniziate prima dell’entrata in vigore del provvedimento (sia gli interventi per i quali spetta la detrazione del 36% sia quelli successivi al 26 giugno 2012 che potevano già contare sul 50%), i cui lavori potrebbero non essere ancora stati ultimati. Si ritiene, in ogni caso, che l’articolo 16 del provvedimento, che richiama la proroga del recupero edilizio fino al 31 dicembre 2013, possa consentire di sfruttare lo sconto per l’acquisto dei mobili per quanto riguarda i lavori iniziati dopo il 26 giugno 2012, a condizione che il pagamento sia avvenuto con le modalità richieste (ipotesi comunque non frequente). Chi intende beneficiare del bonus arredamento deve usare le stesse modalità di pagamento previste per le ristrutturazioni. Quindi l’acquisto deve essere regolato con bonifico bancario o postale, dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)