Allo scopo di dirimere i numerosi dubbi sorti in capo ai contribuenti in merito al versamento della prima rata IMU 2013, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 23 maggio 2013 la Circolare n.2/DF.
L’acconto Imu di giugno per gli immobili che non rientrano nella sospensione decisa dal Governo si sdoppia: la rata si può calcolare in base alle aliquote 2012, anche se la legge oggi in vigore prevede un meccanismo diverso, oppure si possono utilizzare i nuovi parametri decisi dai Comuni e pubblicati entro il 16 maggio. Il tutto, però, solo fino alla conversione del decreto “sblocca-pagamenti”, cioè entro il 7 giugno, quando la prima delle due opzioni diventa obbligatoria. La stessa regola vale anche per capannoni, alberghi e centri commerciali, che possono così pagare un acconto più leggero nei Comuni in cui erano state introdotte aliquote agevolate oggi vietate per legge.
L’incertezza nasce dal fatto che al D. L. 8 aprile 2013, n. 35, in corso di conversione, è stato presentato un emendamento all’art. 10, comma 4, lett. b), il quale prevede che la prima rata dell’IMU è versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
La modifica normativa in corso – L’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013, attualmente vigente, stabilisce che i contribuenti devono effettuare il versamento della prima rata dell’IMU entro il 17 giugno 2013 (poiché il 16 cade di domenica), tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta.
L’art. 13, comma 13-bis, appena citato, è oggetto di un importante intervento normativo contenuto nel testo dell’art. 10, comma 4, lett. b), dell’A.C. 676, approvato il 15 maggio 2013 e trasmesso al Senato per il relativo esame (A.S. n. 662), concernente la conversione del D. L. n. 35 del 2013.
Il testo riformulato della disposizione in commento prevede che “il versamento della prima rata […] è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.”
La sospensione dell’acconto 2013 per determinati immobili – L’Agenzia delle Entrate ricorda, poi, l’art. 1 del D. L. 21 maggio 2013, n. 5, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, prevede la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU dovuta per:
– l’abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
– i terreni agricoli e i fabbricati rurali.
L’art. 2 del D. L. n. 54 del 2013 precisa che in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’IMU degli immobili di cui al medesimo art. 1 è fissato al 16 settembre 2013.
Casi pratici
Versamento dell’acconto IMU 2013 sulla base delle aliquote e della detrazione del 2012 – Un contribuente, per evitare disagi organizzativi, legati alla conversione del D. L. n. 35/2013, può attuare anticipatamente l’emendamento che prevede l’applicazione delle aliquote e detrazioni 2012?
La conversione del D. L. n. 35/2013 deve avvenire entro il 7 giugno 2013, cioè a ridosso della scadenza del pagamento della prima rata dell’IMU, determinando evidenti difficoltà dal punto di vista organizzativo. Dunque, ferma restando la potestà di accertamento del tributo da parte dei comuni, l’Agenzia ritiene che nell’ipotesi in cui i contribuenti effettuino il versamento della prima rata dell’IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emendamento in questione, ancor prima della conversione in legge del D. L. n. 35 del 2013, possa trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 10, comma 3, della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo il quale “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
Cautelativamente, i contribuenti possono, prima della citata conversione, procedere, comunque, al pagamento della prossima rata di giugno sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio 2013, come attualmente disposto dalla lett. b), comma 4, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013.
Mutamento dei requisiti soggettivi e oggettivi dell’Imu – L’emendamento in questione ha come finalità quella di semplificare la determinazione dell’imposta per il contribuente, dato che alla scadenza di versamento della prima rata potrebbero non essere ancora note le aliquote e le detrazioni deliberate dal comune per l’anno in corso.
L’applicazione concreta della disposizione in esame comporta, in via generale, che, ai fini della prima rata dell’IMU, la locuzione “anno precedente” vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni applicabili ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo, quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tenere conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento.
La prima rata dell’IMU potrebbe, dunque, non coincidere esattamente con la metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente, poiché non sempre è riscontrabile un’identità di situazioni rispetto all’anno antecedente.
Ad esempio, se nel 2013 l’immobile viene destinato ad abitazione principale diversamente dall’anno precedente, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui l’immobile, nel 2013, non è più adibito ad abitazione principale, lo stesso sarà soggetto a imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.
Parallelamente, nel caso in cui il contribuente possiede un’area fabbricabile che, nel 2013, diventa terreno agricolo, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui il terreno agricolo, nel 2013, diventi area edificabile, lo stesso sarà soggetto a imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.
(Fonte: Fiscal Focus)