L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2013, ha chiarito la corretta applicazione dell’imposta di bollo in merito a determinati documenti.
E’ stato dunque chiarito che non viene assoggettata alla suddetta imposta la dichiarazione cui sono tenute le imprese per iniziare, cessare o modificare un’attività produttiva (quindi la Scia), purché la stessa non preveda il rilascio di provvedimenti o certificazioni.
Nel caso specifico oggetto della risposta dell’Agenzia, il nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco possono richiedere preventivamente al Comando provinciale, va invece il bollo nella misura di 14,62 euro a foglio.
L’elemento peculiare del suddetto documento di prassi sta comunque nel fatto che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la posizione sul trattamento ai fini del bollo, riservato alla dichiarazione d’inizio attività, ovvero la Scia. Attualmente la denuncia di inizio attività (Dia) è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), prevista dall’articolo 19 della Legge 241/1990, il quale stabilisce che “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli richieste per l’esercizio delle attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, (…) è sostituito da una segnalazione dell’interessato”.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 109/2001, aveva già chiarito, con riferimento alla Dia, che la stessa “non è da assimilare alle istanze volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento che peraltro non è previsto […] Non essendo prevista l’emanazione di un provvedimento autorizzativo, non è possibile far rientrare tra le istanze […]” di cui all’articolo 3 della tariffa dell’imposta di bollo “[…] le denunce di inizio attività, che sono infatti da considerare come semplici comunicazioni, e pertanto non soggette ad imposta di bollo […]”, sempreché a seguito della sua presentazione non sia previsto, da parte dell’Amministrazione che la riceve, il rilascio di un provvedimento.
(Fonte: Fiscal Focus)