La c.d. “legge di stabilità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012, fa entrare in vigore dal 1° gennaio 2013 la TARES, ovvero il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che sostituirà la TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) e la TIA (tariffa igiene ambientale).
La nuova imposta sarà attiva in tutti i Comuni del territorio nazionale, a copertura non solo dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, ma anche dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Come pure le aree dove si formano i “rifiuti speciali” che vanno smaltiti con forme particolari.
La Tares sarà calcolata sulla superficie calpestabile e non su quella catastale, parametro che dovrà essere utilizzato per tutti gli immobili a prescindere dalla loro destinazione. La prima rata del nuovo tributo potrà essere pagata nel mese di aprile 2013. I Comuni però, possono posticipare ulteriormente questa scadenza, in quanto hanno il potere di variare sia i termini che il numero delle rate di versamento.
La legge di stabilità ha apportato modifiche alla disciplina della Tares sia sulle modalità di calcolo, sia sul fronte della riscossione. Per quanto riguarda la modalità di calcolo per la quantificazione della tariffa si ritorna ai criteri contenuti nel decreto Ronchi (DPR 158/1999). La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in base agli usi e alle tipologie di attività svolte.
Viene rinviata l’applicazione della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria, come parametro per determinare il tributo, in quanto per la maggior parte degli immobili non esiste ancora la superficie catastale. In considerazione di ciò, viene consentito ai Comuni di utilizzare le superfici già denunciate per Tarsu e Tia (solitamente pari all’80% della superficie catastale, già utilizza anche in sede di accertamento).
Fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo potrà essere affidata ai soggetti che hanno esercitato le attività di smaltimento rifiuti e quelle di accertamento e riscossione di Tarsu e Tia. Tributo e maggiorazione potranno essere pagati con l’F24 o con bollettino di conto corrente postale. Le somme vanno versate direttamente al Comune a rate, oppure è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
Per il 2013 il tributo non potrà essere richiesto prima del mese di aprile, ma questa scadenza potrà essere ulteriormente posticipata dai Comuni. Fino alla determinazione delle nuove tariffe, le somme pagate sono considerate in acconto, commisurato all’importo versato nel 2012. Il conguaglio dovrà essere effettuato con la rata da pagare dopo la determinazione delle tariffe.
Per quanto riguarda la maggiorazione (per la copertura finanziaria dei “servizi comunali” quali l’illuminazione pubblica, la pulizia strade ecc.) questa va pagata nella misura standard, fissata in 0,30 euro al metro quadrato, contestualmente al tributo. Con l’ultima rata potrà essere operato il conguaglio, qualora il comune dovesse decidere di aumentarla fino a 0,40 euro.
(Fonte: Fiscal Focus)