Operative per le transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 le nuove disposizioni in materia di ritardi nei pagamenti di cui al DLgs. n. 192 del 9 novembre 2012.
Questa norma fa seguito (e non è da confondere) a quella introdotta dall’articolo 62 sulla disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari del decreto legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012, divenuta efficace dal 24 ottobre 2012.
Dunque questa norma riguarda tutti i settori; ecco un confronto fra le due discipline:
|
Uno degli aspetti più rilevanti del decreto è costituito dal termine massimo di 30 giorni entro il quale le Amministrazioni dovranno pagare i loro fornitori e prestatori di servizi, con possibili proroghe a 60 giorni per casi particolari.
Le disposizioni in esame non trovano applicazione, in particolare, per i debiti oggetto di procedure concorsuali. Esclusi anche i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
L’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 prevede ora l’automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento:
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori (in automatico) sull’importo dovuto, salvo la prova che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili al debitore. I previsti interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Gli interessi legali di mora previsti dalla presente disciplina sono pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE) reso noto ogni 6 mesi dal Ministero dell’Economia e delle finanze, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Il tasso di riferimento è maggiorato di 8 punti percentuali (per le transazioni commerciali concluse entro il 31 dicembre 2012, la maggiorazione è di 7 punti percentuali). Gli interessi di mora in esame sono calcolati su base giornaliera, in modo semplice, cioè gli interessi non producono a loro volta interessi. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
(Fonte: Eutekne.info)