La c.d. legge di stabilità, al fine di adeguare ai principi comunitari la disciplina IVA nazionale, ha introdotto un nuovo art. 21-bis al DPR 633/72, dedicato alla cosiddetta “fattura semplificata”.
È esperienza comune la perdita di tempo che si deve subire in molti esercizi al momento della richiesta della fattura, a causa della necessità di consegnare i propri dati per la compilazione della fattura. Dal 2013, questa operazione si risolverà nella maggior parte delle situazioni comunicando il semplice codice fiscale (se il cliente è un privato) o la partita IVA (se il cliente è un soggetto con partita IVA).
Qualora il cessionario (= l’acquirente) o committente sia stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA (= partita Iva) attribuito da detto Stato membro.
Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2013, entrano in vigore le nuove regole per la fatturazione semplificata che il cedente o prestatore potrà emettere in caso di operazioni (o storno di operazioni tramite emissione di nota di credito) di ammontare non superiore a 100 euro. Si tratta peraltro di un limite che, a norma del comma 3 dello stesso art. 21-bis, può essere anche derogato tramite apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze: detto limite potrà essere innalzato sino a 400 euro, ovvero ancora potrà essere disposto che per alcuni settori e per alcuni soggetti per i quali l’emissione della fattura risulta essere adempimento particolarmente gravoso, tale semplificazione possa essere introdotta senza alcun limite di importo.
L’utilizzo della fattura semplificata riguarderà la generalità delle operazioni con alcune esclusioni:
La seconda semplificazione riguarda la struttura della fattura. Non è infatti necessario indicare la base imponibile dell’operazione e la relativa imposta; è infatti sufficiente l’indicazione del corrispettivo complessivo e dell’imposta in esso compresa, ovvero dei dati necessari per calcolarla. Pertanto, pare possibile indicare il corrispettivo lordo della transazione (quindi IVA compresa) e l’aliquota dell’IVA applicabile (necessaria per lo scorporo a posteriori).
(Fonte: Eutekne.info)