Il contribuente può usufruire delle agevolazioni fiscali sulla “prima casa”, se nell’atto di acquisto dichiara che l’immobile è ubicato nel comune in cui lavora.
In caso di omessa indicazione, l’atto di rettifica vale solo se registrato prima della notifica dell’avviso di liquidazione (Cassazione, ordinanza 21730/2012).
L’oggetto della controversia attiene i benefici fiscali previsti per l’acquisto della “prima casa” ai fini della determinazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
L’agevolazione, che prevede l’abbattimento dell’imposta di registro (dal 7% al 3% del valore catastale dell’immobile) e delle imposte ipotecaria e catastale (in misura fissa anziché, rispettivamente, del 2% e dell’1%), è soggetta al rispetto delle condizioni previste dall‘articolo 1 della parte I della Tariffa allegata al Dpr 131/1986.
I requisiti, elencati alla nota II-bis dell’articolo 1, sono:
Tenuti fermi gli altri requisiti, i benefici “prima casa” spettano nel caso in cui il contribuente, al momento della stipula dell’atto di acquisto, alternativamente, abbia già la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile o dichiari di trasferirla entro diciotto mesi da tale data, ovvero lì svolga la propria attività lavorativa.
(Fonte: Fisco Oggi)