I soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell’Iva sono tenuti a versare l’acconto per l’anno 2012 entro il prossimo lunedì 27 dicembre 2012.
L’acconto non è dovuto nel caso in cui risulti inferiore a €103,29 e va versato utilizzando il mod. F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando uno dei seguenti codici tributo:
6013 |
per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente | |
|
||
6035 |
per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente | |
|
||
2012 |
periodo di riferimento |
Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i soggetti:
I CASI DI ESONERO DAL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA |
|
Metodi di determinazione dell’acconto
Per la determinazione dell’acconto si può utilizzare alternativamente uno dei seguenti tre metodi: storico, analitico, o previsionale.
LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO |
|||
I metodi |
storico |
88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente | |
analitico |
liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data | ||
previsionale |
88% del debito “presunto” che si stima di dover versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno |
Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.
METODO STORICO |
Con questo criterio, l’acconto è pari all’88% dell’Iva dovuta relativamente:
In tutti i casi, il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo dell’acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2011.
Variazioni di regime Se, a seguito della variazione del volume d’affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2012 rispetto a quella adottata nel 2011, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell’acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:
|
METODO ANALITICO |
Con questo criterio, l’acconto risulta pari al 100% dell’Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:
Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L’opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale”, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta. |
METODO PREVISIONALE |
Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l’acconto da versare si determina nella misura pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso per i contribuenti mensili o per l’ultimo trimestre dell’anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall’applicazione del metodo storico.Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto. |
Per chi non procede nel termine ordinario (cioè il 27.12.12) al versamento dell’acconto Iva oppure lo esegue in misura insufficiente, è possibile rimediare ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso:
v esso comporta la riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili (pari al 30%) unitamente al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale (attualmente il 2,5%) per i giorni di ritardo.
In particolare, la misura della sanzione è pari:
dal 0,2% al 2,8% |
se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,2% per ogni giorno di ritardo | |
|
||
al 3% (1/10 del 30%) |
se il pagamento avviene tra i 15 giorni e i 30 giorni dalla scadenza, quindi in questo caso, entro il 26.01.2013 | |
|
||
al 3,75% (1/8 del 30%) |
se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione (IVA) relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (dichiarazione IVA 2013 (anno 2012), quindi entro il 30.09.2013 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). |
Affinché si perfezioni l’istituto del ravvedimento operoso è necessario che vengano effettuati contestualmente i seguenti versamenti:
(Fonte: Fiscal-focus)