Contratti di leasing senza vincolo minimo di durata: è l’effetto dell’articolo 4-bis del Dl 16/2012, convertito dalla legge 44/2012 in vigore dal 29.04.2012.
La norma modifica l’articolo 102, comma 7, del Tuir cancellando il “prerequisito” della durata minima fiscale. Non sarà più, quindi, un obbligo di natura contrattuale da rispettare pena l’indeducibilità dei canoni in capo all’utilizzatore, ma rappresenterà esclusivamente l’arco temporale minimo entro il quale sarà possibile dedurre i canoni di leasing.
La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria era finora ammessa a condizione che la durata del contratto fosse non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento fiscale del bene. In caso di beni immobili, la deduzione era ammessa a condizione che la durata del contratto fosse compresa tra gli 11 ed i 18 anni, a seconda del coefficiente applicabile. Per gli autoveicoli – diversi da quelli utilizzati come strumentali all’attività propria dell’impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti – la durata minima contrattuale era invece fissata in misura pari al periodo di ammortamento (4 anni).
La conseguenza della stipula di un contratto di leasing con durata inferiore a quella minima fiscale era l’indeducibilità assoluta dei canoni in capo al locatario. Con il progressivo allungarsi della durata minima, specialmente in campo immobiliare (inizialmente fissata in 8 anni, poi portata a 15 e infine agli attuali 18 anni), e con le crescenti restrizioni al credito, il vincolo della durata minima ha creato diversi problemi al settore del leasing, per la difficoltà di immobilizzare gli impieghi su lunghe scadenze.
Pur imponendo la deducibilità dei canoni di leasing in un periodo invariato rispetto al passato, il Dl 16/2012 rende la deduzione totalmente indipendente dalla durata del contratto e dalle imputazioni dei canoni stessi a conto economico. Di conseguenza, viene eliminata la condizione della durata minima contrattuale.
Pertanto, in caso di contratto di leasing (o anche di lease-back) con durata pari o superiore a quella minima fiscale, la deduzione dei canoni seguirà la durata contrattuale (e quindi le imputazioni a conto economico). In caso di leasing con durata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere poi dedotte in via extracontabile solo al termine del contratto, nei limiti dell’importo massimo deducibile annualmente.
Le nuove regole applicabili ai contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile scorso (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale) riguardano i contratti di locazione finanziaria, ovvero quegli accordi caratterizzati da un’opzione finale di acquisto (risoluzione 175/2003).
(Fonte: Il Sole 24 Ore)