Una norma approvata dal Governo nel
Decreto Liberalizzazioni, impone agli esercenti, dal
24 ottobre scorso, di saldare le forniture di prodotti deperibili freschi entro
30 giorni ed entro
60 giorni per i conservati. La crisi di liquidità dilagante mette i commercianti in gravi difficoltà finanziarie.
Il
decreto Liberalizzazioni (
DL 1/2012), infatti, stabilisce degli obblighi in capo ad essi, che implicano:
– la
forma scritta dei contratti che hanno ad oggetto la
cessione di prodotti agricoli e prodotti alimentari e la conseguente
regolarizzazione formale dei contratti in corso entro il 31 dicembre 2012. Grazie a recenti emendamenti approvati dalla Commissione Industria del Senato, se i contratti non sono conformi alle norme (non contengano gli elementi essenziali, ecc ) non rendono nulla l’ operazione, ma ne consentono comunque l’esercizio;
– l’esclusione di clausole nel contratto che si esplichino in
pratiche commerciali sleali;
– il rispetto di stringenti
termini di pagamento.In relazione all’ultimo adempimento, i ristoranti e le catene della grande distribuzione nonché i piccoli commercianti che acquistano prodotti agroalimentari, devono effettuare il
pagamento del corrispettivo:
– per le
merci deteriorabili entro il termine legale di
30 giorni
– e per
tutte le altre merci entro il termine di
60 giorni.
In entrambi i casi il termine decorre
dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura da parte del cliente (ristoratore, ecc.).
Se non vengono rispettati i tempi, colui che cede i prodotti può richiedere anche di riscuotere gli interessi, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali.
I prodotti alimentari deteriorabili – I ristoratori e gli altri operatori dovranno pagare a 30 giorni tutte le forniture di “prodotti alimentari deteriorabili”, cioè di prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni; i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; i prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5 e tutti i tipi di latte.
L’entrata in vigore della nuova norma – Le nuove regole per i contratti di fornitura in questione, sono entrate in vigore circa un mese e mezzo fa e, in particolare, per le forniture di merci consegnate dal 24 ottobre 2012 in avanti. Così, per i beni consegnati dal 24 ottobre 2012, la fattura può essere emessa il 15 novembre 2012 e i 30 giorni decorrono dal 30 novembre 2012; quindi il pagamento deve avvenire entro il 29 dicembre 2012, o il 28 gennaio 2013 se i prodotti non sono deteriorabili.
La situazione, ad oltre un mese e mezzo dall’entrata in vigore dell’articolo 62 è già critica: gli istituti di credito non anticipano nuovi crediti e a Roma, come in altre città, ci sono imprese che si troverebbero a dover scegliere tra chiusura e usura.
(Fonte: Fiscal Focus)