Ecco la procedura per la trasformazione di autocarri in autovetture e viceversa, in considerazione degli autocarri con più di 3 posti.
Detraibilità IVA
Tutti gli autocarri N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t), sia immatricolati da nuovi, sia trasformati dopo immatricolazione come M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) se utilizzati esclusivamente per uso aziendale, possono detrarre l’IVA fino al 100% indipendentemente dal Decreto Dirigenziale (DD) compresa la formula “180” introdotta dal 1° decreto Bersani del 2006, come descritto di seguito.
Deducibilità COSTI ai fini Imposte Dirette
Per detrazioni spese, ammortamento e tassa di proprietà, si applica il Decreto Dirigenziale compresa la formula “180”, come descritto ai punti successivi.
Sono detraibili interamente come autocarri quelli che non rispondono ad uno dei punti del DD. Altrimenti le detrazioni fiscali, l’ammortamento e la tassa di proprietà (bollo) sono gli stessi della corrispondente autovettura.
L’ammortamento per autocarri è previsto con l’aliquota del 20% annuo senza limite di costo. Per le autovetture invece l’aliquota è del 25% annuo, entro il limite però del 40% del costo massimo di Euro 18.076.
Tariffe Assicurative
Per tutti i tipi di autocarro, sempre la stessa tariffa assicurativa, indipendentemente dal Decreto Dirigenziale compresa la formula “180”.
Chi supera Formula “180” ex decreto Bersani?
Sono sempre fiscalmente considerati come autocarri, indipendentemente da allestimenti e/o motorizzazioni.
Sono fiscalmente considerati come autocarri a tutti gli effetti fiscali quelli per cui la Portata in tonnellate dichiarata sulla Carta di Circolazione (definita come differenza tra Massa massima del veicolo e Peso in ordine di marcia, conducente incluso), sia superiore alla Potenza del motore in Kw divisa per il numero fisso 180.
Che fare se l’autocarro con 4 o più posti non supera formula “180”?
Per gli autocarri N1 già tali, é sempre possibile, previa verifica dei parametri di massa, la trasformazione da 4/5 posti in 2/3 posti (solo su prima fila di sedili), mantenendo le agevolazioni fiscali di totale deducibilità anche per ammortamento e tassa di circolazione.
Uso di Autocarri
L’uso dell’autocarro è indicato dal Codice della Strada al Titolo III, Capo I, Art.54, p.to 1, lettera d)
“autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”
Ritrasformazioni da Autocarro N1 ad Autovettura M1
E’ possibile la ritrasformazione da autocarro N1 ad autovettura M1, sia per i veicoli già trasformati da M1 ad N1 dopo immatricolazione, sia per quelli immatricolati direttamente come N1.
(Fonte: www.businesscar.it)