L’art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08 (Sicurezza sui luoghi di lavoro) stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2013, i Datori di Lavoro delle imprese che occupano fino a 10 lavoratori non potranno più solamente autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma dovranno provvedere all’elaborazione di un vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
SOGGETTI COINVOLTI
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, che fino al 31/12/2012 possono avvalersi
dell’Autocertificazione.
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
Sono soggette a Valutazione dei Rischi tutte le imprese (art. 3 comma 1) composte da due o più soci, collaboratori famigliari o con lavoratori dipendenti con qualsiasi tipologia di contratto appartenenti a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
La valutazione dei rischi deve essere redatta all’avvio dell’attività e immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
SCADENZA
A partire dal 01/01/2013 è stata resa obbligatoria la valutazione del rischio di lavoro completa.
Il valore formale dell’ Autocertificazione scadrà in data 31 dicembre 2012, alla cui data, in mancanza dell’emissione delle procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lettera f) del D.lgs 81/2008, i datori di lavoro saranno comunque tenuti alla redazione di un documento formale di valutazione dei rischi.
Secondo il principio generale di cui all’art.28 del Testo Unico, il datore di lavoro si impegna alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione ed all’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare il rischio.
(Fonte: Saef)