In vigore da oltre due anni (13 agosto 2010) la riforma del Codice della Strada ha portato con se una ampia disciplina che limita la vendita di bevande alcooliche.
Art. 689 C.P. Somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente.
Tale articolo vieta la vendita per asporto e la somministrazione di alcolici a:
Il Ministero dell’Interno con la nota 557/P.S.A. 3854.I2000A del 24 marzo 2009 ha chiarito che il divieto non riguarda la sola somministrazione, ma anche la vendita per asporto e pertanto le bevande alcoliche non possono essere consegnate nemmeno in confezioni a chi ha meno di 16 anni.
Art. 691 C.P. Divieto di Somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza.
Art. 87 del TULPS Divieto di vendita ambulante di alcolici in contenitori di capacità fino a 200 cl, per i superalcolici, e fino a 330 cl, per le bevande alcoliche.
Art. 188 regolamento TULP Divieto ai minori di anni 18 di essere adibiti nei pubblici esercizi alla somministrazione di alcolici. Il divieto non si applica alla moglie ed ai parenti ed affini non oltre il terzo grado dell’esercente, con lui conviventi ed a suo carico.
Art. 14 della L. 30 marzo 2001, n. 125 Divieto di vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6
Art. 6bis della L.1 agosto 2003, n. 214 Divieto di somministrazione delle bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade.
Art. 23 della L. 7 luglio 2009, n. 88 Divieto di vendita e somministrazione di alcolici mediante distributori automatici.
Art.34 della L. 4 giugno 2010, n. 96 Divieto di vendere e somministrare dalle ore 24 alle ore 7 bevande alcoliche sulle aree pubbliche diverse dalle pertinenze dei pubblici esercizi.
Art. 53 della L. 29 luglio 2010, n. 120 Divieto di somministrazione delle bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 2 alle ore 6.
Art. 54 della L. 29 luglio 2010, n. 120
Divieto per tutti i pubblici esercizi di intrattenimento e non (discoteche, pub, locali serali, night, bar, ristoranti, circoli ricreativi, culturali e sportivi, alberghi ed altri esercizi ricettivi, agriturismi, stabilimenti balneari, altre somministrazioni in feste e sagre) di somministrare alcolici dalle ore 3 alle ore 6 di notte.
A PARTIRE DAL 13 NOVEMBRE 2010:
Obbligo per tutti i pubblici esercizi di intrattenimento e non, solo se aperti oltre le ore 24, (pertanto anche bar, ristoranti, circoli ricreativi, culturali e sportivi, alberghi ed altri esercizi ricettivi, agriturismi, stabilimenti balneari, altre somministrazioni in feste e sagre) di tenere a disposizione dei clienti almeno presso un’uscita del locale uno strumento per l’alcol test (di tipo precursore chimico o elettronico) e di esporre all’entrata, all’interno ed all’uscita le tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici