La L. 28.6.2012, n. 92 (c.d. “Riforma del lavoro”) ha introdotto novità fiscali per la deducibilità dei costi delle autovetture in vigore dal 2013.
Dal 1° gennaio 2013 verrà modificata la deducibilità limitata delle spese e degli altri componenti negativi dal reddito di impresa, arti e professioni relativamente ai mezzi di trasporto a motore indicati nell’art. 164 del T.U.I.R portandola dal 40% al 27,5%.
Inoltre una nuova modifica sembra in arrivo, in quanto nel disegno della Legge di
Stabilità 2013 è previsto che a partire dal periodo d’imposta 2013 i costi relativi alle auto delle imprese siano deducibili nella misura del 20% e non più del 27,5%.
Rimane immutato il trattamento Iva.
Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d’imposta (lett. b-bis) la deducibilità dei costi è ridotta dal 90% al 70%.
L’intervento normativo in esame non ha modificato i limiti di deducibilità che pertanto rimangono confermati in misura pari a:
In caso di leasing i predetti limiti vanno riferiti all’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo dei veicoli sostenuto dalla società di leasing.
In caso di locazione o noleggio i predetti limiti corrispondono a € 3.615,20
per le autovetture, € 774,69 per i motocicli e € 413,17 per i ciclomotori.
Per agenti e rappresentanti le nuove regole non comportano cambiamenti. In particolare nel caso di agenti e rappresentati l’art. 164 prevede (e anche in futuro prevederà) una deducibilità parziale nella misura dell’80%.
(Fonte: Fiscal-Focus)