Sarà una partenza soft quella delle
comunicazioni delle operazioni rilevanti Iva. Il termine ultimo per il primo invio – quello per il periodo d’imposta 2010 – è fissato al prossimo 31 ottobre 2011 e non al 30 aprile, scadenza naturale una volta a regime. In più, per il suo “debutto”, l’adempimento scatterà solo per le fatture da 25mila euro in su.Sono queste le principali indicazioni contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre, che dà attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 3mila euro, introdotto dal Dl 78/2010.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 Dicembre 2010
Con provvedimento del 22 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le principali indicazioni, utili per l’attuazione dell’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 3mila euro, introdotto dal Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dettandone le modalità tecniche, le procedure ed i termini.
La partenza sarà soft per il primo anno ed il termine ultimo per il primo invio – quello per il periodo d’imposta 2010 – è fissato al prossimo 31 ottobre 2011 e non al 30 aprile, scadenza naturale una volta a regime. In più, per il suo “debutto”, l’adempimento scatterà solo per le fatture da 25mila euro in su.
L’onere si estende a tutti i soggetti passivi relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la soglia dei tremila euro, al netto dell’imposta applicata.
La soglia viene elevata a Euro 3.600, comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.
In sostanza secondo quanto precisato dal provvedimento, risultano obbligati alla comunicazione, tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.
L’onere si estende a tutti i soggetti passivi relativamente alle cessioni di beni e le
esame.
prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo
d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o
prestatore, secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la soglia dei
tremila euro, al netto dell’imposta applicata.
La soglia viene elevata a Euro 3.600, comprensiva dell’imposta sul valore
aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.
In sostanza secondo quanto precisato dal provvedimento, risultano obbligati alla
comunicazione, tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i
l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti
contratti.
i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da
cui derivano corrispettivi periodici, saranno oggetto di comunicazione
qualora l’operazione da comunicare riguardi corrispettivi dovuti in un anno
solare complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila.
quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.