E’ stata resa operativa la piattaforma web che consente alle imprese che vantano crediti con la Pubblica Amministrazione di avviare il procedimento elettronico di certificazione del credito in modalità telematica, con l’obiettivo di semplificare la procedura finalizzata alla cessione, anticipazione e compensazione dei crediti certificati.
Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., i decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 attuano l’obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.
L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale o persona fisica, vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente a oggetto somministrazioni, forniture e appalti nei confronti di una P.A.
Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, le norme non indicano alcun termine
entro il quale inoltrare le istanze di certificazione.
Non sono in ogni caso certificabili le somme relative a debiti “fuori bilancio” delle amministrazioni.
L’istanza di certificazione può essere presentata per i crediti vantati nei confronti di:
La certificazione non può essere richiesta ai seguenti enti, espressamente esclusi dal testo
normativo:
Il procedimento di certificazione del credito viene gestito a regime tramite una piattaforma elettronica (Piattaforma per la Certificazione dei Crediti) PCC.
Gli attori principali della certificazione dei crediti sono:
Il titolare del credito dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A., nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un’istanza per la certificazione.
Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il creditore può chiedere, all’Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, la nomina di un commissario ad acta, il quale provvederà al rilascio della suddetta certificazione
in luogo della P.A.
Il creditore, ottenuta la certificazione, può recarsi presso una banca o un intermediario finanziario
abilitato al fine di effettuare una cessione del credito, ovvero per ottenere un’anticipazione a
valere sullo stesso.
Può anche recarsi presso l’Agente della riscossione (Equitalia) e chiedere la compensazione del credito certificato con le somme dovute per tributi e contributi, entrate spettanti alla stessa P.A. che ha rilasciato la certificazione, notificati entro il 30 aprile 2012, nonché oneri accessori, aggi e spese.
Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.
Il creditore, dopo aver effettuato l’accreditamento, inoltra l’istanza di certificazione del credito utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dal sistema PCC.
Se la P.A. non provveda entro 30 giorni al rilascio della certificazione o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma informatica. La piattaforma PCC è già disponibile collegandosi all’indirizzo
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml
(Fonte: Fiscal Focus)