I circoli gestiti da associazioni o enti, in cui funziona un bar a servizio dei soci, saranno vigilati anche dagli agenti di pubblica sicurezza e non solo dalla polizia comunale.
È la novità introdotta con l’articolo 2-bis della legge 131/12 che prevede interventi per la sicurezza dei cittadini. I circoli culturali, sportivi, ricreativi eccetera, qualora si intenda servire bevande alcoliche, devono inviare una comunicazione alla Questura, che si ritiene debba essere preventiva.
Viene creato quindi un archivio provinciale delle strutture private che saranno sottoposte alla stessa vigilanza effettuata presso gli esercizi aperti al pubblico.
È un intervento richiesto da tempo, anche dai Comuni, per tentare di ridurre il proliferare di finti circoli, causa di evasione ed elusione delle regole amministrative (riguardanti l’igiene, l’ambiente eccetera) ma soprattutto degli obblighi fiscali.
Il Dpr 235/01, che regolamenta le procedure per aprire i circoli in cui si fa somministrazione di alimenti e bevande solo per i soci, per ridurre il fenomeno della sleale concorrenza, si è richiamato alla definizione di ente non commerciale contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi (gli articoli 111 e 111-bis del 2001 sono ora gli articoli 148 e 149).
Un ulteriore intervento per reprimere l’illecito utilizzo dei benefici fiscali riservati agli enti non commerciali è avvenuto con il Dl 185/08, istitutivo del modello Eas. I risultati sono stati modesti per cui è maturata la convinzione che per ridurre l’evasione non servissero nuovi adempimenti formali, ma un rafforzamento della vigilanza. Il medesimo convincimento è maturato nell’ambito dell’amministrazione finanziaria perché l’articolo 8 della legge 44/12 attribuisce agli uffici Iva il potere di accesso anche nei locali utilizzati dagli enti non commerciali.
La legge 131 nulla dice sugli effetti dell’inadempimento all’obbligo della comunicazione alla Questura, ma dovrebbe applicarsi la sanzione da 516 a 3.098 euro prevista dall’articolo 17-bis del Rd 773/31, in quanto la nuova norma sui circoli è stata inclusa nell’articolo 86 di tale decreto.
Le procedure per l’apertura dei circoli, fiscalmente classificati come enti non commerciali, in cui si somministrano alcolici ai soci, rimangono quelle stabilite nel Dpr 235/01 che suddivide i circoli in due categorie:
Se l’attività di somministrazione del circolo è però affidata in gestione a un soggetto terzo questi deve avere gli stessi requisiti professionali e morali richiesti ai gestori di locali pubblici.
Le Regioni, che hanno competenza sull’attività di somministrazione, potrebbero aver modificato in parte le regole del Dpr 235/01, ma solo per renderle più semplici.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)