Il nuovo comma 5 dell’art. 101 del TUIR, come novellato dal DL n. 83/2012, ha introdotto la possibilità per la deduzione delle perdite di modesta entità.
Ricordiamo che, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione all’art. 33, comma 5, del DL n. 83/2012, i requisiti di deducibilità risultano ora integrati, in quanto le perdite risultano da elementi “certi e precisi”, anche per i crediti, non superiori a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e 2.500 euro per le altre imprese, per i quali sono decorsi sei mesi dalla scadenza.
Un primo aspetto riguarda il momento in cui i requisiti vanno verificati; al riguardo, sembrerebbe potersi ritenere che la sussistenza delle due condizioni vada verificata, in termini generali, alla chiusura del periodo d’imposta.
Un dubbio significativo si pone in caso di presenza di distinti crediti nei confronti dello stesso cliente che, considerati singolarmente, sarebbero al di sotto della soglia di 2.500 o 5.000 euro, mentre, computati complessivamente, supererebbero tale soglia. Sul piano letterale, la norma sembrerebbe dare rilievo alla singola posizione creditoria, risultando quindi ininfluente la presenza di una molteplicità di crediti di modesto importo nei confronti del medesimo cliente, complessivamente di importo maggiore alle suddette soglie.
Rimane comunque la regola della deducibilità di qualunque perdita che derivi da “elementi certi e precisi“.