Gli sconfinamenti – Per gli sconfinamenti, la commissione d’istruttoria veloce (CIV) deve essere unica e predeterminata in misura fissa. Nel decreto inoltre è precisato che nella definizione di sconfinamento rientrano, anche le somme addebitate al cliente, in mancanza o in eccedenza rispetto all’affidamento.
La CIV è applicata in caso di sconfinamento o di una crescita del suo ammontare, se questo già esiste, e in ogni caso per lo stesso bisogna aver riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
Sconfinamento su saldo per valuta – Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non saranno applicate né la commissione d’istruttoria veloce, né il tasso di interesse previsto per lo sconfino. La commissione è applicata esclusivamente per i casi individuati dalle procedure interne della banca, che vanno resi noti alla clientela.
Esclusione della commissione – Se lo sconfinamento non è concesso, o si verifica per un pagamento a favore dell’intermediario, la CIV non è dovuta. Inoltre, il decreto ripropone l’esclusione disposta dal decreto “salva commissioni” (D.L. 29/2012), e conferma che la commissione non è dovuta quando lo sconfinamento è inferiore o pari a 500 euro e la durata non sia superiore a sette giorni consecutivi, per una sola volta nel trimestre solare.
(Fonte: Fiscal Focus)