Doppia stretta sulla deduzione per i veicoli strumentali di imprese e autonomi e per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
La riforma del lavoro (articolo 4, commi 72 e 73, della legge 92/2012) ridurrà fortemente, a
partire dal periodo d’imposta 2013, la deducibilità delle spese sostenute: la percentuale sarà ridotta dal 40% al 27,5% per i veicoli strumentali e dal 90% al 70% per le auto ai dipendenti.
La limitazione degli sconti fiscali prevede, però, qualche esenzione: non si applica ad agenti e rappresentanti, tassisti, imprese di autonoleggio, autoscuole e dipendenti e collaboratori autorizzati a utilizzare per le trasferte veicoli di loro proprietà o noleggiati.
Restano inoltre integralmente deducibili le spese relative:
– ai veicoli adibiti a uso pubblico, per i quali vi sia un atto rilasciato dalla Pa che attesti tale destinazione (come per il servizio taxi);
– ai veicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, cioè «senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata» (circolari 37/E del 1997 e 48/E del 1998), vale a dire le autovetture possedute dalle imprese di noleggio o utilizzate dalle scuole guida.
Il comma 73 dell’articolo 4 prevede che le riduzioni si applichino, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 2013 (quindi in Unico 2014). È necessario, però, tenerne conto già in sede di determinazione degli acconti per tale anno, assumendo quale imposta del 2012 quella che si sarebbe determinata applicando le dette riduzioni.
Le nuove disposizioni valgono non solo per i titolari di reddito d’impresa ma anche per gli autonomi (professionisti): per questi ultimi le limitazioni operano limitatamente a un veicolo per ciascun artista o professionista o socio o associato.
Le norme si applicano indipendentemente dal titolo giuridico in base al quale l’autovettura è utilizzata (proprietà, leasing, noleggio).
I veicoli interessati sono quelli contemplati nell’articolo 164 del Tuir: autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli (con esclusione dei veicoli a motore alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali).
(Fonte: Il Sole-24 Ore del lunedi)