Il DL 22 giugno 2012 n. 83, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 129 della Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26.06.2012, ha ulteriormente modificato la disciplina delle srl in punto costituzione. In particolare, oltre alla srl ordinaria ed affianco alla srl semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c. (articolo inserito dall’art. 3 del DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012), quest’ultima limitata ai soggetti under 35 anni, è stata introdotta la nuova “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” specificatamente rivolta ai soggetti che alla data di costituzione della società hanno compiuto 35 anni d’età.
Ai sensi dell’art. 44, comma 1, del DL n. 83/2012, la srl a capitale ridotto – al pari della srl semplificata – può essere costituita solo da persone fisiche, over 35 anni, mediante contratto o atto unilaterale. Quindi, spazio anche alle srl a capitale ridotto unipersonali, con un socio unico.
Per la redazione dell’atto costitutivo è prevista la forma dell’atto pubblico, senza il richiamo – così, invece, come nella srl semplificata (art. 2463-bis, comma 2 c.c.) – al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia.
L’atto costitutivo deve indicare gli stessi “elementi” prescritti per la srl semplificata di cui all’art. 2463-bis, comma 2 c.c. (art. 44, comma 2, del DL Sviluppo), quindi, ad esempio l’ammontare del capitale sociale, che deve essere pari ad almeno 1 euro e comunque inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione. Il conferimento va fatto esclusivamente in denaro e deve essere versato all’organo amministrativo (art. 2463-bis, comma 2, n. 3 c.c.).
Per quanto riguarda l’amministrazione della società, viene specificato che può essere affidata ad una o più persone fisiche anche non soci. Diversamente, invece, nella srl semplificata il legislatore ha limitato la scelta dell’amministratore solo all’interno della compagine societaria (art. 2463-bis, comma 2, n. 6 c.c.).
Nell’atto costitutivo va indicata, poi, la denominazione sociale (art. 2463-bis, comma 2, n. 2 c.c.) contenente l’indicazione di “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”.
Denominazione, ammontare del capitale sottoscritto e versato, sede della società e ufficio del Registro delle imprese di iscrizione vanno indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico (art. 44, comma 3).
Per la restante parte, il legislatore rinvia – così come per la srl semplificata – alla disciplina della srl ordinaria (art. 44, comma 4, del DL Sviluppo).
(Fonte: Eutekne.info)