Anche le società in perdita da tre anni potranno evitare la disciplina sulle società di comodo qualora risultino congrue e coerenti agli studi di settore.L’esclusione si ottiene quando la condizione si verifica in almeno 1 dei 3 periodi d’imposta di osservazione, con effetto sul 4° periodo d’imposta.
Società in perdita – L’articolo 36 decies del D.L. 138/2011 stabilisce che le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi (o in un triennio risulta in perdita per 2 periodi d’imposta e per il restante periodo d’imposta dichiari un reddito inferiore a quello minimo) sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo anche quando non ricorrono i presupposti di cui al comma 1 della Legge 23 dicembre 1994 n° 724.
Esclusione dalla disciplina – Per fare chiarezza in merito all’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica tra cause di esclusione, già previste nell’ambito della disciplina sulle società di comodo e cause di disapplicazione (vecchie) disposte dal provvedimento 14 febbraio 2008, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, lo scorso 11 giugno 2012, con il provvedimento direttoriale n. 87956/2012 e con la circolare 11 giugno 2012, n. 23/E.
In particolare, il suddetto provvedimento individua le nuove cause oggettive al verificarsi delle quali, in almeno uno dei tre periodi d’imposta degli esercizi del triennio di riferimento (per la prima applicazione si tratta dei periodi 2009, 2010 e 2011), una società viene automaticamente esclusa dall’applicazione della disciplina sulle perdite sistematiche nel quarto esercizio successivo ossia nel 2012.
Le cause – Tra le nuove cause di disapplicazione c’è quella riferita al primo esercizio di attività. Alla stessa stregua sono escluse le società che hanno avuto per almeno un anno un Mol (*) positivo, come pure le holding che posseggono partecipazioni immobilizzate in società non in perdita sistematica, o in società esonerate dalla disciplina di comodo. Altre esclusioni riguardano anche le società agricole e quelle per le quali la perdita è generata da proventi esenti o esclusi in base a disposizioni di legge (Pex, dividendi…).
(*) Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile. A tal fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B).
Congruità agli studi di settore –Tra le cause che potranno generare un numero elevato di esclusioni figura la coerenza e la congruità agli studi di settore almeno in un anno dei tre anni (non è quindi necessario che sia l’ultimo). Sul punto è stato chiarito che si considerano escluse anche le società che dichiarano ricavi non inferiori a quelli di riferimento per effetto dell’adeguamento in dichiarazione. Qualora non dovessero essere congrue e coerenti, queste società per evitare l’applicazione della disciplina prevista per le società di comodo dovranno verificare di non presentare altre cause di esclusione sopraesposte o come ultima possibilità presentate istanza di interpello.
(Fonte: Fiscal Focus)