Con la Risoluzione n. 71/E del 25 giugno 2012, l’Agenzia torna sul tema della detrazione per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, rispondendo alla richiesta di interpello di un contribuente.
La risoluzione tratta, infatti, del caso in cui un soggetto abbia avviato degli interventi di ristrutturazione edilizia di una civile abitazione prevedendo la posa in opera di un pavimento in laminato di tipo flottante, attraverso un sistema di posa, brevettato dalla stessa azienda produttrice, che non prevede l’utilizzo di collanti.
Aliquota Iva ordinaria al 21% – Considerata la particolarità dei materiali utilizzati e le caratteristiche dell’immobile, l’istante nutriva dei dubbi sull’aliquota IVA applicabile proponendo tuttavia l’applicazionedell’aliquota IVAridotta del 10%, trattandosi di bene finito che, pur venendo incorporato nell’immobile, non perde la sua individualità anche successivamente al suo impiego, essendo trasferibile in qualsiasi momento in altra abitazione, grazie al sistema di posa flottante.
Il numero 127-terdecies) della Tabella A, parte III, del Decreto IVA assoggetta all’aliquota Iva ridotta del 10% i beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, impiegati per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31, primo comma, lett. c), d) ed e), della Legge n. 457 del 1978 (recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica), esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.
Per “beni finiti”, cui si applica l’aliquota Iva agevolata, si intendono i beni che, anche successivamente al loro impiego nella realizzazione dell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas ecc.
L’Agenzia conferma, dunque, che ai fini IVA, quei lavori sono quelli contemplati dal numero 127 terdecies) della Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972. Tuttavia, occorre verificare se l’acquisto del pavimento in laminato di tipo flottante, attraverso il sistema di posa, brevettato dall’azienda produttrice, costituisca acquisto di bene finito.
Nonostante le caratteristiche evidenziate dall’istante, i pavimenti “flottanti” sono pur sempre riconducibili alla categoria dei materiali di rivestimento e, in quanto tali, non possono essere considerati beni finiti. Le singole liste prefinite che compongono la pavimentazione, infatti, non sono di per sé elementi dotati di una propria individualità e autonomia funzionale e una volta smontate, anche se suscettibili di riutilizzazione, perderebbero le proprie caratteristiche strutturali di pavimentazione.
Tanto premesso, si ritiene che la cessione, anche nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia, del pavimento avente le caratteristiche sopra descritte debba essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria (21%).
La detrazione del 55% – L’istante, in ultima analisi, chiedeva all’Agenzia una conferma circa la possibilità di poter usufruire della detrazione del 55% per il risparmio energetico, trattandosi di “pavimenti verso l’esterno”, richiamati dalla Tabella 1 dell’allegato B al Decreto del Ministro per lo Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, (pavimenti posati contro terra, privi di vespaio, soggetti comunque a dispersione termica) e in ogni caso, rispettando i valori limite necessari per fruire dell’agevolazione con l’aiuto del tecnico abilitato.
Per quanto concerne la possibilità di fruire della detrazione del 55%, l’Agenzia richiama per il risparmio energetico, l’art. 1, comma 345, della Legge n. 296 del 2006, il quale stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda di una quota pari al 55% delle spese documentate, relative “ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) finestre comprensive di infissi, spetta (…) a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2k, della Tabella 3 allegata alla presente legge”.
Tali requisiti sono stati definiti dal decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, il cui allegato “B” indica i valori di trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio, distinguendo le strutture opache verticali da quelle orizzontali e, fra queste ultime, le coperture dai pavimenti; a proposito dei pavimenti, l’allegato precisa che deve trattarsi di “pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno”.
L’Agenzia evidenza, inoltre, che l’Enea nelle schede pubblicate sul proprio sito riguardanti la trasmittanza termica individua anche l’ipotesi del “pavimento contro terra”.
Si ritiene, quindi, che il “pavimento contro terra” sia riconducibile alle ipotesi di “pavimenti verso l’esterno” e sia altresì possibile fruire della detrazione in argomento per il rifacimento del pavimento contro terra, purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dal citato decreto e gli ulteriori adempimenti posti a carico del contribuente per beneficiare della detrazione.
(Fonte: Fiscal Focus)