Da quest anno anche gli Enti non commerciali devono indicare nel modello Unico gli estremi del Canone RAI.
Le istruzioni generali per la compilazione del modello UNICO degli enti non commerciali ed equiparati per il periodo di imposta 2011, a pagina 134/195, parlano del Canone RAI e citano quanto segue “La presente sezione, ai sensi dl 201/2011, deve essere compilata dalle società o imprese che abbiano detenuto nell’anno 2011 o che detengano per la prima volta nell’anno 2012 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l’importo fissato annualmente per l’abbonamento speciale alla Rai”.
Ricapitolando:
– chi ha pagato il canone RAI, perchè in possesso di televisore, non deve pagare alcun ulteriore canone per il possesso della radio;
– chi è sprovvisto di televisore (e pertanto non è tenuto al pagamento del canone RAI) ma è invece in possesso di una radio, deve pagare comunque il canone RAI. Questo dal momento che la “quota” SIAE è un abbonamento, mentre il canone RAI è configurabile quale mera “tassa” dovuta dal possesso del bene (nel caso di specie la radio).
Il canone RAI dovuto per il possesso di una radio è però molto inferiore rispetto a quello relativo al possesso di un televisore. Si tratta infatti di 29,54 euro annuali, con la possibilità di pagare semestralmente 15,07 euro o trimestralmente 7,84 euro.
(Fonte: movidastudio.it)