Società in perdita sistematica – I tanto attesi chiarimenti sulle società in perdita sistematica sono arrivati con due documenti dell’Agenzia delle Entrate e in particolare con il provvedimento direttoriale dell’11 giugno sono stati individuate le nuove cause di esclusione automatica che possono riguardare anche un solo triennio. In più, in caso di presentazione dell’istanza, la stessa potrà riguardare non solo il 2012, ma anche uno dei periodi d’imposta oggetto di osservazione. Inoltre, ai fini della determinazione degli acconti, il ricorrere di una causa di esclusione per il 2011 ovvero per il 2012, non obbliga al pagamento con l’aliquota IRES del 38 per cento.
Interpelli disapplicativi – Lo scopo che si prefigge con il provvedimento, è quello di limitare il numero delle istanze di interpello disapplicativo. Tra le diverse cause di esclusione previste dal documento, quelle diciamo di maggior interesse, che permettono di non presentare l’istanza, sono la congruità e la coerenza rispetto agli studi di settore anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, e anche il conseguire un margine operativo lordo positivo.
Esclusione anche per un solo periodo d’imposta – Le cause di esclusione automatiche, previste dal provvedimento direttoriale dalla lettura della circolare 23 dell’11 giugno, possono operare, sia in relazione al periodo d’imposta 2012 che in uno dei periodi d’imposta di riferimento ossia il 2009, il 2010 e il 2011.
Dove vi sono i presupposti per l’esclusione automatica in uno di questi tre anni, la nuova normativa non troverà applicazione e farà slittare anche il triennio di osservazione con conseguente avvio delle disposizioni dal quarto anno successivo.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che sono cause di esclusione dalla norma sulle società in perdita anche le ipotesi individuate dall’
articolo 30 della Legge 724/94 in relazione all’anno di applicazione della norma. Con tale previsione il legislatore ha voluto chiarire che per la disciplina sulle società in perdita sistematica trovano applicazione sia le disposizioni dell’
articolo 30 che individuano le c.d. cause di esclusione già previste nell’ambito della disciplina sulle società di comodo, sia quelle che consentono di presentare l’istanza di disapplicazione della disciplina in esame al ricorrere di situazioni oggettive, sia quelle che attribuiscono al Direttore dell’Agenzia la possibilità di individuare, con un apposito provvedimento, ulteriori situazioni oggettive, al ricorrere delle quali è consentito disapplicare automaticamente la disciplina sulle società non operative.
Per chi presenta le istanze di interpello – Chi invece si trova fuori dall’ambito delle cause di esclusione automatica, quindi dovrà presentare le istanze di interpello, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 23 dell’11 giugno, ha dato importanti chiarimenti. Principalmente l’Agenzia afferma che le istanze disapplicative per le
perdite e per il
test di operatività sono distinte, quindi devono essere presentate appunto distintamente. L’istanza presentata per la disapplicazione della norma in materia di perdite sistematiche, potrà riguardare anche le ipotesi che si sono verificate in periodi di imposta precedenti quali, ad esempio, il 2010, e con riferimento ai versamenti di acconto, sembra che sia possibile presentare l’istanza in tempo utile per il pagamento del secondo acconto in modo tale da evitare di versare il primo acconto di imposta con le nuove regole e ragguagliando, nel mese di novembre, l’importo complessivo laddove ovviamente la risposta dell’Agenzia dovesse essere negativa.
Le risposte dell’Ufficio – In merito alle risposte dell’Ufficio, si ricorda che la tempistica per un’istanza di disapplicazione ai sensi dell
‘articolo 37 bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973 è fissata in
90 giorni, tale termine tuttavia non è perentorio e
non genera, in caso di mancata risposta, la conseguenza del silenzio assenso.
(Fonte: Fiscal Focus)