Con la legge Finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 145-151 della L. 27 dicembre 2006 n. 296) è stata attribuita ai Comuni la facoltà di istituire, a partire dal 2007, un’imposta di scopo (ISCOP) destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di determinate opere pubbliche e determinata applicando alla base imponibile ai fini ICI un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
Originariamente l’imposta, che deve essere deliberata dai Comuni con proprio regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del DLgs. n. 446/1997, era determinata sulla base dell’imponibile ICI, a prescindere dal fatto che si trattasse di abitazione principale o meno. Soltanto a partiredal 29 maggio 2008, in seguito all’abolizione dell’ICI sulle unità immobiliari adibite adabitazione principale (ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9), tali immobili sono stati esclusi dall’applicazione dell’ISCOP.
L’ISCOP, ricordo, poteva essere istituita dai Comuni solamente per realizzare le opere pubbliche tassativamente previste dalla legge, quali le opere per il trasporto pubblico urbano, le opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti, le opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi, le opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini, le opere di realizzazione di parcheggi pubblici, le opere di restauro, le opere di conservazione dei beni artistici e architettonici, le opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche, le opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.
In virtù del fatto che la norma istitutiva dell’imposta di scopo rinvia alla normativa dell’ICI, ci si domandava come si dovesse procedere per il suo calcolo in seguito all’introduzione anticipata dell’IMU a decorrere dal 2012. Non solo, i pochi Comuni che l’imposta di scopo l’avevano istituita si chiedevano se nel 2012 potevano continuare ad applicarla, mentre tutti gli altri si domandavano se potevano istituirla.
A tal fine, il DL 16/2012 in corso di conversione, modificando l’art. 6 del DLgs. n. 23/2011, precisa che, a decorrere dal 2012, l’ISCOP si applica con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per l’IMU. Dalle parole “l’imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita” sembra che i Comuni possano non soltanto continuare ad applicarla, ma anche istituirla.
Per effetto di queste modifiche, pertanto, i Comuni potranno scegliere di istituire l’imposta ovvero, nel caso in cui l’avessero già introdotta, potranno continuare ad applicarla adeguandola all’IMU. Ad oggi risulta che solo 20 Comuni hanno istituito l’imposta di scopo.
Si potrebbe parlare, impropriamente, di “IMU-bis”. Parte della dottrina, infatti, ha già avuto modo di osservare che l’imposta di scopo andrebbe qualificata come un tributo autonomo da versare separatamente dall’ICI (ora IMU) con degli appositi codici tributo e non come un’addizionale dell’imposta comunale.
(Fonte: Eutekne.info)