Stretta nell’utilizzo di collaboratori con Partite Iva aperte al solo fine di aggirare le norme sul lavoro dipendente.
L’articolo 9 del disegno di legge, modificando la legge Biagi e introducendo l’articolo 69 bis, individua specifici parametri normativi in presenza di almeno due dei quali la subordinazione è presunta:
È evidente l’inversione di rotta rispetto all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che, ponendo in capo al collaboratore l’onere di provare la ricorrenza in concreto degli indici rivelatori della subordinazione (in particolare assenza di rischio economico, continuità della prestazione, orario di lavoro predeterminato, corresponsione di un compenso in misura fissa e con cadenza periodica), rimetteva di fatto al giudice la valutazione ma complessiva della sussistenza di questi indici da cui desumere la vera natura del rapporto di lavoro.
Di contro, in base al nuovo Ddl, la mera presenza di due parametri farà presumere il carattere coordinato e continuativo delle collaborazioni instaurate con i titolari di partita Iva (e, di conseguenza, le sanzioni previste dall‘articolo 69 della legge Biagi per l’assenza di un progetto), salvo prova contraria da parte del committente.
Viene, però, prevista una gradualità nell’introduzione del nuovo regime. Mentre per i rapporti instaurati dopo l’entrata in vigore di tali disposizioni la presunzione avrà effetto immediato, per i rapporti in corso sarà differita di dodici mesi. In altri termini, in assenza di individuazione di un progetto, sarà sufficiente che il collaboratore instauri una collaborazione continuativa (ultrasemestrale) con un committente e che riceva dal medesimo la maggior parte dei suoi ricavi – ricorrendo, dunque, una sorta di dipendenza economica – affinché il titolare di partita Iva sia considerato a tutti gli effetti quale lavoratore subordinato, e ciò a prescindere dall’effettivo svolgimento eterodiretto della prestazione, da intendersi quale sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente.
In attesa di conoscere il testo definitivo, c’era il dubbio tra le categorie professionali se le novità avrebbero interessato anche i collaboratori iscritti ad albi. La risposta è negativa, sia pure con un distinguo: l’ultimo comma dell’articolo 9, infatti, esclude espressamente le sole collaborazioni coordinate e continuative riconducibili ad attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l‘iscrizione in albi. Per le altre attività, l’iscrizione ad albi non varrà a escludere la presunzione.
(Fonte: IlSole24 Ore)