E’ stato approvato il modello per comunicare l’adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento di denaro contante per gli acquisti dei turisti stranieri.
L’art. 3 comma 1 del DL 16/2012 ha disposto che il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro non opera per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo – effettuato presso esercenti il commercio al minuto o attività assimilate (si pensi, ad esempio, a prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e prestazioni di trasporto di persone), nonché presso agenzie di viaggi e turismo – posto in essere da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
Tale deroga, però, è applicabile solo in presenza di precise condizioni.
In particolare, il cedente del bene o il prestatore del servizio deve:
Il Provvedimento attuativo precisa, da un lato, che il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare le operazioni individuate e, dall’altro, che, con riferimento alle operazioni effettuate dal 2 marzo 2012 al 10 aprile 2012, per le quali si è fruito o si intende fruire delle disposizioni di deroga al divieto di trasferimento del denaro contante, il modello deve essere presentato entro il 10 aprile 2012. Nel predetto periodo transitorio, poi, se la prima operazione è antecedente alla comunicazione, in quest’ultima deve essere indicata, in luogo della data di sottoscrizione, la data di effettuazione dell’operazione.
Si segnala, infine, che le istruzioni al modello di comunicazione – diversamente da quanto emergerebbe dalla lettera della norma (che sembra riferirsi al solo “documento” di identità di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del DL 16/2012) – precisano che occorre consegnare alla banca, oltre al contante ed alla fattura (o ricevuta o scontrino fiscale) emessa, anche la fotocopia sia del passaporto che dell’autocertificazione.
(Fonte: Eutekne.info)