È stata pubblicata la circolare n. 9 del 19 marzo 2012 sul nuovo procedimento di reclamo (o “mediazione”), applicabile per i provvedimenti notificati dal 1° aprile 2012 emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro.
La circolare chiarisce vari aspetti applicativi del nuovo procedimento.
Per prima cosa, ai fini di delineare la decorrenza del nuovo istituto, occorre fare riferimento non alla data in cui l’Agenzia delle Entrate ha consegnato/spedito il plico, ma alla data in cui questo è stato ricevuto dal contribuente; in sostanza, se il provvedimento è ricevuto dal 1° aprile 2012, è reclamabile, in caso contrario no.
Poi, rientrano nel reclamo tutti gli atti riconducibili all’Agenzia delle Entrate, quindi gli accertamenti ma anche i ruoli e gli avvisi di liquidazione, nonostante di esiguo valore e difficilmente oggetto di mediazione, così come le cartelle impugnate sulla base dell’omessa notifica dell’atto di accertamento.
In merito alla determinazione del valore della lite, si conferma che:
Ampio spazio viene dato alla mediazione: in armonia con quanto sostenuto nei precedenti documenti di prassi sulla conciliazione giudiziale, la mediazione può anche “chiudersi a zero”, ovvero senza la diminuzione della pretesa: non a caso, la circolare conferma che il rinvio all’art. 48 comporta, in caso di mediazione, la riduzione al 40% delle sanzioni, il che torna utile anche nel suddetto caso.
In tale ipotesi, al fine di favorire l’accordo tra le parti, i contribuenti sono invitati a produrre già nella fase amministrativa ogni documento che può sorreggere la difesa, nonostante resti ferma la facoltà di produrli in sede contenziosa.
Problematica appare la situazione sul versante della riscossione: il reclamo non sospende l’effetto esecutivo dell’atto, e la tutela cautelare non può essere chiesta sino al deposito del reclamo, il che si presta a censure, ma su ciò si avrà modo di tornare. L’unica consolazione per il contribuente è la richiesta, in via amministrativa, di sospensione della riscossione.
(Fonte: Eutekne.info)