E’ stato prorogato al prossimo 15 ottobre il termine di scadenza per la prima
comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento
a soci o a familiari dell’imprenditore.
Il rinvio è previsto dal provvedimento direttoriale del 13 marzo, che ha concesso un più
ampio intervallo temporale per la trasmissione dei dati (la scadenza originaria era fissata al 31
marzo 2012).
Premessa
Il D.L. n. 138/2011, c.d. “Manovra di Ferragosto” ha introdotto, ai commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell’art. 2, una nuova disciplina finalizzata a contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore.
In base alla suddetta disciplina, se una società/ditta individuale concede in godimento l’utilizzo di un bene d’impresa (mobile o immobile) a un socio/familiare (a titolo personale) in capo:
Il comma 36-sexiesdecies del citato art. 2, al fine di consentire l’attività di controllo da parte dell’Ufficio, dispone che per i beni in esame il concedente (società/ditta individuale) ovvero l’utilizzatore (socio/familiare) dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
La suddetta comunicazione è caratterizzata dai seguenti elementi :
i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.
Tale comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore;
la comunicazione deve essere effettuata:
per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta;
per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo.
L’obbligo sussiste anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, così come per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo;
l’obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore, diversi da quelli da indicare nelle categorie “autovettura”, “altro veicolo”, “unità da diporto”, “aeromobile”, “immobile”, pertanto da includere nella categoria “altro” del tracciato record, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto applicata;
la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento.
Proroga dal 31 marzo 2012 al 15 ottobre 2012
Ancorché l’applicazione delle nuove disposizioni decorra dal 2012, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16.11.2011 aveva richiesto l’invio della comunicazione anche per l’anno precedente al 2012 da effettuare entro il 31.3.2012.
In considerazione delle particolari difficoltà attuative e della assoluta novità della norma, l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 13.03.2012 ha spostato il termine del 31.03.2012 al 15 ottobre 2012.
(Fonte: FiscalFocus)