Il limite di 1.000 € per i pagamenti in contante non si applicherà agli stranieri.
Il Decreto semplificazioni (DL 16/2012, in vigore dal 02.03.2012) contiene, infatti, una deroga al limite di mille euro per il pagamento in contanti introdotto dall’esecutivo lo scorso dicembre nella manovra salva-Italia. Una deroga che consente ai turisti stranieri che esibiscono un passaporto valido di pagare in contanti oltre la cifra di mille euro, ma obbliga i commercianti a fotocopiare il passaporto del cliente e a depositare i contanti così incassati entro due giorni sul proprio conto corrente consegnando alla banca anche il passaporto fotocopiato.
Limite 1.000 € – Il limite per l’utilizzo di denaro contante e assegni trasferibili è stato ridotto a 1.000 euro dal 6 dicembre 2011 (art. 12 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201). Le nuove norme prevedono il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 1.000 euro. Ciò significa che i contanti possono essere usati solo fino all’importo di euro 999,99perché il divieto scatta già da 1.000 euro. Il limite riguarda i trasferimenti eseguiti direttamente, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., e si applica sia ai pagamenti, sia ai trasferimenti ad altro titolo, dunque anche alle donazioni. Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola “non trasferibile” se il loro importo complessivo è pari o superiore a 1.000 euro.
Finalità – L’obiettivo è rendere tracciabile ogni pagamento, in maniera da creare maggiori complicazioni a chi paga in nero, poiché la nuova disposizione obbliga l’utilizzo di strumenti di pagamento che devono lasciare, appunto, traccia delle transazioni.
Decreto semplificazioni – La deroga è stata concessa con il Decreto semplificazioni il quale ha previsto che non operi il divieto di pagamento in contanti per importi superiori a 999,99 euro per “l’acquisto di beni effettuati” presso i dettaglianti e i soggetti a essi assimilati dall’articolo 22, Dpr n. 633/72, da parte di persone fisiche di cittadinanza non italiana che contemporaneamente sono residenti fuori dall’Italia. Il cedente deve acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto e un’apposita autocertificazione, attestante le suddette condizioni di cittadinanza e residenza.
Per beneficiare dell’agevolazione, inoltre, è necessario che il negoziante, entro il primo giorno feriale successivo all’operazione, versi il denaro incassato in un suo conto corrente e consegni all’operatore finanziario la fotocopia del passaporto del cliente e lo scontrino emesso. Si evidenzia il fatto che le spese oltre i 1.000 € fatte da stranieri possono essere effettuate solamente da operatori privati (quindi che acquistano senza richiedere fattura) e che tali acquisti riguardano solo i beni e non servizi.
Questa norma vale solo per i “cittadini stranieri“; non vale evidentemente per i cittadini Italiani ma neppure per i cittadini europei!
Infine, il Decreto semplificazioni ha introdotto l’obbligo preventivo di (ennesima!) comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte del cedenti che intendono usufruire di questa possibilità.
(Fonte: Fiscal Focus)