Nuova sezione del quadro RM – La manovra “Salva Italia” introduce, a partire dal periodo di imposta 2011, un prelievo sul possesso di immobili o di attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.
In conseguenza di tale disposizione, è stata inserita nel quadro RM del modello Unico 2012 una nuova sezione XVI nella quale il contribuente dovrà evidenziare, il valore dei beni, la quota di possesso, il periodo, la misura dell’imposta, il credito d’imposta spettante per l’imposta pagata nello stato estero, e l’ammontare del debito.
In questo caso, non vi è limite di 10 mila euro previsto in relazione al sistema del monitoraggio fiscale (quello per intenderci che vale in dogana), l’unico limite è quello relativo al versamento minimo ottenuto moltiplicando il valore dei beni per la misura dell’imposta che, ad esempio, nel caso degli immobili è dello 0,76%.
Il monitoraggio fiscale – Con riferimento agli obblighi di compilazione del quadro RW del modello Unico nel quale dovrà essere data l’informazione sugli investimenti detenuti all’estero, non vi è nessun cambiamento, anche con riferimento alle stesse ipotesi che confluiscono nel quadro RM. Ai fini della compilazione del quadro RW vale ovviamente il limite dei 10 mila euro in relazione agli investimenti e ai trasferimenti effettuati dai contribuenti.
Doppia indicazione in dichiarazione – Alla luce delle bozze dei modelli di dichiarazione, in alcune situazioni si obbliga il contribuente a una doppia segnalazione, che in sua mancanza soprattutto in relazione al quadro RW espone a sanzioni pesantissime che non possono essere sanate, in base alle disposizioni normative interpretate dall’Agenzia delle Entrate, con la sanzione minima di 258 euro.
Detenzione di immobile all’estero – Ipotizzando un contribuente che detiene un immobile all’estero e sia in possesso dell’atto di acquisto dell’immobile stesso, gli adempimenti dichiarativi saranno pressoché identici nei due quadri.
Tuttavia, non tutte le situazioni possono coincidere soprattutto in relazione alla detenzione estera delle attività finanziarie, infatti, ai fini della indicazione nel quadro RW quello che rileva è sempre il costo di acquisto del bene mentre, ai fini della nuova imposta patrimoniale, la norma afferma che il calcolo dell’imposta stessa debba essere effettuato sul valore di mercato dell’attività finanziaria stessa al termine del periodo di imposta.
Questa imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero riguarda tutti i soggetti residenti in Italia, anche se cittadini stranieri.
Rispetto all’IMU (ex-ICI) che si paga per gli immobili posseduti in Italia, va versata in Unico nell’anno successivo. Dunque in Unico 2012 si verserà l’imposta per l’anno 2011 (effetto dunque retroattivo su tutto l’anno).
Il caso dei frontalieri – Con riferimento ai lavoratori residenti in Italia che svolgono in via continuativa una attività di lavoro in Stati o territori limitrofi rispetto all’Italia, tali contribuenti, in relazione alle attività finanziarie e patrimoniali detenute nel Paese dove svolgono l’attività lavorativa, sono esonerati dalla compilazione del quadro RW e non appare operante alcuna disposizione analoga in relazione ai nuovi tributi introdotti dalla manovra Monti.
(Fonte: Fiscal Focus)