L’art. 31, comma 1 del Decreto Legislativo 06/12/2011, n. 201 (“Decreto Monti“) ha modificato l’art. 3, comma 1, lettera d-bis del Decreto Legge 04/07/2006, n. 223 prevedendo che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza prescrizione del rispetto degli orari di apertura e di chiusura (quindi, a titolo esemplificativo, senza obbligo di chiusura domenicale e festiva o di mezza giornata di chiusura settimanale).
Non risulta modificato invece il comma 7 dell’art. 35 del Decreto Legge 06/07/2001, n. 98 che assegnava alle Regioni il compito di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di orari entro la data del 01/01/2012.
Pertanto, le disposizioni del D.Lgs. 201/2011 in materia di orari per gli esercizi di commercio su area privata e di somministrazione di alimenti e bevande decorrono dal 02/01/2012 qualora Regione Lombardia non abbia provveduto ad adeguare la propria normativa. Ad oggi la Regione Lombardia, in particolare la Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi ha emesso comunicazione a tal proposito in data 09/01/2012.
Si fa però presente che il decreto sopra citato, all’art. 31, comma 2, sottolinea come:
“Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali […]“.
Tra questi rientra quindi la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. In particolare la quiete pubblica, quale bene collettivo, è condizione necessaria affinché sia garantita la salute che deve essere tutelata “[…] come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività […]“ (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana) dagli Enti pubblici competenti, tra cui i Comuni.
La recente disposizione di cui al citato art. 31, comma 1 del D.Lgs. 201/2011 non abroga dunque la normativa in materia di inquinamento acustico che, nella nuova possibilità di ampliare gli orari di apertura, le attività commerciali individuate dal D.Lgs 114/1998 e di somministrazione di alimenti e bevande sono ancora tenuti ad osservare.
In caso di variazione degli orari di esercizio applicati è necessario inoltre necessario presentare apposita comunicazione tramite sportello SUAP del Comune. In tal caso è obbligatorio presentare al Comune di riferimento una comunicazione preventiva con almeno 2 giorni di anticipo.
Anche la chiusura temporanea dell’attività deve essere segnalata al Comune di competenza; se è per un periodo superiore a 30 giorni è obbligatoria una comunicazione al Comune di riferimento.
(Fonte: Suap Vallecamonica)