La tassazione degli amministratori di società è stata modificata in modo significativo da parte del “Decreto Monti”.
L’art. 24, comma 31 del provvedimento ha infatti abrogato il regime di tassazione separata che caratterizzava le indennità di fine mandato corrisposte agli amministratori, le quali concorrono in questo modo alla formazione del reddito dell’amministratore secondo le regole ordinarie (con tassazione nel periodo d’imposta d’incasso delle somme in base ai corrispondenti scaglioni IRPEF).
La norma precisa che la tassazione ordinaria è prevista, per il TFM amministratori:
– “in ogni caso” (e, quindi, indipendentemente dall’entità dell’indennità corrisposta all’amministratore cessato);
– se il relativo diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Proprio la decorrenza della novità, per la quale è stato fatto ricorso espresso alla deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, è con tutta probabilità l’aspetto più problematico della nuova normativa.
La norma prevede, infatti, la tassazione ordinaria se il “diritto alla percezione” è sorto dal 1° gennaio 2011.
Nell’ambito della prassi amministrativa relativa al TFR dei lavoratori dipendenti, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il diritto alla percezione dell’indennità si considerava acquisito il giorno successivo alla cessazione del rapporto.
Se questa impostazione fosse confermata nell’ambito della nuova normativa, ciò significherebbe che tutti gli amministratori il cui rapporto con la società si è interrotto dal 31 dicembre 2010 in poi vedrebbero attratte le loro indennità di fine mandato al regime previsto dal DL 201/2011; se, in particolare, le suddette indennità fossero state incassate nel corso del 2011, esse dovrebbero essere dichiarate nel modello UNICO 2012, tra i proventi assoggettati a tassazione ordinaria, con lo scomputo dall’imposta dovuta delle ritenute operate dalla società all’atto della corresponsione delle somme.
Non appare chiaro se possa invece rilevare, a tal fine, la data (certa) anteriore all’inizio del rapporto nella quale è stato accordato all’amministratore il diritto all’indennità. Se così fosse, per tutti i rapporti iniziati fino al 2010 (o, per meglio dire, per tutti i rapporti caratterizzati da atti di data certa anteriori al 1° gennaio 2011 nei quali era previsto il diritto per l’amministratore a percepire l’indennità) continuerebbe a sussistere la tassazione separata, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto.
Si tratta, in ogni caso, di un’interpretazione non perfettamente aderente al testo del DL 201/2011, in quanto:
– quest’ultima norma prevede, come detto, che, se il “diritto alla percezione” del TFM è sorto dal 1° gennaio 2011, la tassazione è comunque ordinaria;
– il “diritto all’indennità” sembra, invece, rappresentare il diritto per l’amministratore di percepire il TFM una volta cessato il rapporto con la società.
La questione appare di estrema rilevanza, in particolar modo alla luce degli obblighi di consegna del modello CUD agli amministratori e, naturalmente, della stima delle imposte da effettuare nel prossimo modello UNICO 2012 (che, oltre all’IRPEF, comprenderebbero anche le relative addizionali, nonché il contributo di solidarietà del 3% per i redditi eccedenti i 300.000 euro).
(Fonte: Eutekne.info)