L’ENARSARCO, l’Ente di previdenza degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, ha reso noto il nuovo regolamento della contribuzione e delle nuove prestazioni previdenziali a decorrere dal 2012.
Il contributo previdenziale obbligatorio
Prima importante novità è l’innalzamento graduale dell’aliquota contributiva, dall’attuale 13,50%, fino a raggiungere il 17% nel 2020, secondo la seguente tempistica:
Anno di decorrenza |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Aliquota contributiva |
13,75% |
14,20% |
14,65% |
15,10% |
15,55% |
16% |
16,50% |
17% |
A tal proposito si rammenta che, il contributo è posto per metà a carico della Fondazione e per metà a carico dell’agente, tramite trattenuta sulla fattura provvigionale.
Il contributo minimo
Dal 1° gennaio 2012 il contributo minimo annuo per ciascun rapporto di agenzia è così modificato:
Il massimale
Il massimale, ovvero il tetto imponibile annuo superato il quale non sono più dovuti i contributi, viene elevato nel seguente modo:
Tipologia del rapporto |
Anno di decorrenza e massimali provvigionali |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Monomandatario | € 30.000,00 contributo di € 2.025 a carico agente | € 32.500,00 | € 35.000,00 | € 37.500,00 |
Plurimandatario | € 20.000,00 contributo di € 1.350 a carico agente | € 22.000,00 | € 23.000,00 | € 25.000,00 |
Qui è possibile trovare alcuni esempi forniti dalla Fondazione Enasarco.
Occorre ricordare, inoltre, che dal 2016 i massimali provvigionali saranno rivalutati sulla base dell’indice ISTAT.
Contributo per gli agenti operanti in società di capitali
Il mandante che si avvale di agenti che svolgono la propria attività in forma di società di capitali, è tenuto al pagamento di un contributo così determinato:
Imponibile annuo |
Aliquota precedente |
Nuova aliquota contributiva e decorrenze |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Fino a € 13.000.000,00 |
2% |
2,40% |
2,80% |
3,20% |
3,60% |
4% |
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00 |
1% |
1,20% |
1,40% |
1,60% |
1,80% |
2% |
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00 |
0,50% |
0,60% |
0,70% |
0,80% |
0,90% |
1% |
Oltre € 26.000.000,00 |
0,10% |
0,15% |
0,20% |
0,30% |
0,40% |
0,50% |
L’incremento dell’aliquota rispetto all’originario 2% sarà ripartito con gradualità dal 2012 al 2016, in parti uguali fra agente e preponente, fino alla soglia del 4%.
Esempio: per il primo scaglione di provvigioni, nel 2012 l’incremento tra la nuova e la vecchia aliquota sarà pari a 0,40% (2,40% – 2,00%). Sul contributo complessivo del 2,40% la ditta mandante verserà quindi il 2,20% (2% + 0,20%, corrispondente alla metà dell’incremento) mentre l’agente società di capitali, verserà il restante 0,20% (rimanente metà dell’incremento).
Pensione di vecchiaia
La principale novità relativa ai requisiti pensionistici è l’introduzione della c.d. “quota 90”, quale somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva, fermi restando i requisiti minimi di 65 anni di età e 20 anni di contribuzione.
Tale quota, a regime nel 2016 per gli uomini e nel 2020 per le donne, si ottiene sommando 65 anni di età anagrafica ai 20 di anzianità contributiva minima, più altri 5 anni di età o anzianità contributiva.
In pratica, l’incremento non inciderà direttamente sull’età pensionabile né sull’anzianità contributiva, perché il sistema permette all’iscritto di “caricare” i cinque anni necessari al raggiungimento della quota tanto sull’una quanto sull’altra parte.
Inoltre, è prevista una progressiva elevazione del limite di età per le donne, che sarà gradualmente equiparata a quella degli uomini. Le iscritte beneficeranno di un lungo periodo transitorio (9 anni) con l’innalzamento di un anno di età ogni due:
Si riporta la tabella con i requisiti pensionistici dal 2012 al 2020:
Sesso |
Requisiti |
Anno di decorrenza |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
M |
Quota |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
– |
– |
– |
– |
Età minima |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
– |
– |
– |
– |
|
Anzianità minima |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
– |
– |
– |
– |
|
F |
Quota |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
Età minima |
61 |
61 |
62 |
62 |
63 |
63 |
64 |
64 |
65 |
|
Anzianità minima |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Esempio: un agente uomo, per andare in pensione nel 2014, in cui è prevista la quota 88, dovrà avere almeno 68 anni di età e 20 anni di contributi, oppure 65 anni di età e almeno 23 anni di contributi.
Infine, chi ha cessato la contribuzione obbligatoria o volontaria, con almeno 20 anni di contributi, può chiedere entro tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento, di poter versare i contributi volontari necessari al raggiungimento della quota per la pensione di vecchiaia.
Contribuzione facoltativa
E’ stata prevista anche la possibilità di effettuare versamenti facoltativi al fine di aumentare il proprio montante contributivo individuale. L’importo di tale contributo è liberamente determinato dall’agente, ma non potrà essere inferiore alla metà del minimale contributivo previsto per l’agente plurimandatario.
Prosecuzione volontaria
La prosecuzione volontaria è subordinata al possesso di un’anzianità contributiva obbligatoria pari ad almeno 5 anni (invece dei precedenti sette), di cui perlomeno tre nel quinquennio antecedente la cessazione dell’attività.
Rendita contributiva
Gli agenti iscritti dal 2012, in possesso di almeno 5 anni di contributi, potranno chiedere al compimento del 65° anno di età una rendita reversibile, calcolata con il metodo contributivo, ridotta del 2% per ciascun anno mancante al raggiungimento della quota pensionabile.
Tale disposizione si applicherà a decorrere dal 2020.
Supplemento di pensione
Il supplemento per i pensionati di vecchiaia ed invalidità si acquisisce al compimento del 70° anno di età, dopo cinque anni dalla data del pensionamento. Non è più previsto l’obbligo della cessazione dei rapporti d’agenzia.
Per i titolari di pensione indiretta e di reversibilità, il nuovo regolamento prevede la liquidazione del supplemento trascorsi cinque anni dalla data del pensionamento dell’agente deceduto o dalla liquidazione del precedente supplemento o dal decesso dell’agente.
Il supplemento per i pensionati d’inabilità è liquidato prima del compimento del 70° anno di età, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del pensionamento.