Tra le tante novità introdotte dalla “Manovra salva Italia“, importante è quella collocata all’articolo 6 bis del dl 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge n. 214 del 2011, che introduce la commissione omnicomprensiva con il tetto massimo dello 0,5% a trimestre, come commissione di massimo scoperto per i contratti di apertura del credito.
Art.117 bis Tu banca – La norma prevede in modo particolare l’aggiunta dell’articolo 117 bis al Testo Unicodelle leggi in materia bancaria e creditizia, in ordine alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. In modo particolare, si prevede che i contratti di apertura di credito possono prevedere una commissione onnicomprensiva.
Commissione di massimo scoperto – Questa commissione sostituisce la commissione di massimo scoperto, ossia quella percentuale che il cliente paga alla banca solo quando il conto va in rosso. La commissione è stata cancellata nel 2009, ma al suo posto le banche avevano aggiunto altre voci, come lo scoperto di conto, l’istruttoria urgente, ecc.
Commissione onnicomprensiva – La particolarità introdotta dalla manovra salva Italia, giunta in concomitanza dell’inizio delle festività natalizie, prevede che questa commissione sia onnicomprensiva, ossia racchiuda in sé più voci e deve avere un tetto massimo, dello 0,5 per cento per trimestre, rapportato alla somma messa a disposizione del cliente.
Consumatori – Una grande vittoria per i consumatori, come hanno sostenuto le associazioni di categoria, vista la fantasia sfrenata degli istituti di credito nell’introdurre dei costi allo sconfinamento. La commissione onnicomprensiva ora è l’unico onere che può essere addebitato al cliente, connesso ai contratti di apertura di credito.
Calcolo – Questa commissione deve essere calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, insieme a un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
Commissione di istruttoria veloce – Ma oltre alla commissione onnicomprensiva, l’articolo 6 bis del Dl 201/11 convertito in legge 214 del 2011, ha previsto, sempre nel nuovo articolo 117 bis del TU in materia bancaria e creditizia, venga introdotta la commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, quali unici oneri, sui contratti di conto corrente e apertura di credito, a carico del cliente.
Misura fissa – La misura della commissione di istruttoria veloce è determinata in misura fissa e viene espressa in valore assoluto, commisurandola ai costi e al tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
(fonte: Fiscal Focus)