Premessa – L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due provvedimenti applicativi delle disposizioni introdotte dall’
articolo 27 del Dl 98/2011, con i quali si è dato l’addio al vecchio regime dei minimi e si dato avvio ai due nuovi regimi dei “
nuovi minimi” e degli “
ex minimi”.
Tra le novità più importanti per il nuovo regime si evidenzia l’
assenza di ritenuta d’acconto, la possibilità di proseguire il lavoro svolto come dipendente per chi è in
mobilità o è stato
licenziato, l’accesso al regime consentito anche a chi a operava in contabilità ordinaria a condizione che vengano rispettati i limiti temporali.
Il nuovo regime dei minimi – Nel provvedimento vengono confermate le previsioni di legge previste per i nuovi minimi che possono essere così riassunte:
- necessario rispettare le vecchie condizioni previste per i minimi unite alle vecchie condizioni previste per le nuove iniziative produttive;
- il regime si applica per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i quattro successivi oppure oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni;
- esoneri e normativa pari a quelli del vecchio regime dei minimi ma con l’imposta sostituiva ridotta al 5%.
Novità portate dal provvedimento – Le novità più importanti portate dal provvedimento sono le seguenti.
Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa; non alla sola apertura della partita Iva.
Riguardo al requisito della novità, il vincolo per cui l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente, non opera quando il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Il nuovo regime agevolato è aperto anche a quanti abbiano optato per il
regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il “
forfettino”. In questi casi, i benefici dureranno per la durata residua al completamento del quinquennio ovvero fino all’anno in cui cade il trentacinquesimo compleanno.
Chi per obbligo o per scelta esce dal regime (anche nel quinquennio o prima dei 35 anni), non può più rientrarvi.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva, di Irpef e addizionali (applicata sui ricavi/compensi – spese, tutto conteggiato per cassa), è fissata al 5% e il provvedimento ha previsto la non assoggettabilità dei proventi a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine, i percettori devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito in questione è soggetto a imposta sostitutiva.
Regime degli ex minimi – Per i “vecchi minimi”, che per mancanza di requisiti non possono accedere al regime di vantaggio, e per coloro che ne escono per decorrenza dei termini di applicazione, è previsto un regime contabile agevolato.
Per tale regime non sono previste novità oltre a quelle previste dalla legge che consistono in:
- esonero dagli obblighi di registrazione, di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini di imposte sui redditi, Irap e Iva
- esonero dalle liquidazioni Iva,
- esonero dai versamenti periodici, nonché dal versamento dell’acconto annuale Iva
- esonero dalla presentazione della dichiarazione e dal versamento dell’Irap.
A questo regime possono accedere anche coloro che, pur avendo i requisiti per essere “minimi”, hanno optato per il regime ordinario o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive.
(Fonte: Fiscal Focus)